Art. 7 — Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023
[1]A decorrere dal 10 luglio 2026, per le informazioni di cui agli articoli 11-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 e 21-bis, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2017/1129 la Consob è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
[2]A decorrere dal 10 gennaio 2028, organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è:
- a)l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni di cui agli articoli 17, paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- b)la Consob per le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014/UE;
- c)la Consob per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014;
- d)la Consob e l'Ivass per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definite dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- e)la Consob per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;
- f)la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- g)la Covip per le informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;
- h)la Covip, l'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
- i)la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 18-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
[3]A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è:
- a)la Consob per le informazioni di cui all'articolo 13-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- b)la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 32-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- c)l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per le informazioni di cui all'articolo 110-bis, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per le informazioni di cui all'articolo 15-bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
