[1]Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di istituzione di un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita'
[2]1. Ai fini del presente articolo si intende per:
- a)«ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;
- b)«informazioni regolamentate»: le informazioni di cui all'articolo 113-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c)«organismo di raccolta»: un organismo di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859;
- d)«formato per dati estraibili»: un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- e)«formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/2859;
- f)«metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;
- g)«dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859;
- h)«soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859. 2. L'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente e' tenuto a trasmettere le informazioni regolamentate contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5 al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo ESAP. 3. Le informazioni regolamentate devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a)sono trasmesse in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione europea o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente;
- b)sono corredate dei seguenti metadati:
- 1)tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
- 2)l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della Commissione, del 10 luglio 2025;
- 3)le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate dalle norme tecniche di attuazione previste dal medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
- 4)il settore o i settori industriali delle attivita' economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
- 5)il tipo di informazioni trasmesse dal soggetto secondo la classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338, e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2859 o su base volontaria a norma del medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
- 6)un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 4. Ai fini del comma 3, lettera b), numero 2), gli emittenti sono tenuti a ottenere un identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni. 5. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 2 accessibili tramite ESAP, l'organismo di raccolta e' l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e delle relative disposizioni attuative. 6. Le informazioni di cui all'articolo 23-bis, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sono rese accessibili tramite ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta e' l'autorita' competente a norma del presente articolo. Le informazioni devono soddisfare i requisiti seguenti:
- a)sono trasmesse in un formato per dati estraibili;
- b)sono corredate dei seguenti metadati:
- 1)tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a cui le informazioni fanno riferimento;
- 2)se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
- 3)il tipo di informazioni come da classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/1338 trasmesse dal soggetto e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 o su base volontaria a norma del medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
- 4)un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali. 7. La Consob e' l'autorita' competente per le disposizioni introdotte dal presente articolo.
Testo vigente dal 5 marzo 2026
