Art. 5
Relazione di sostenibilita' delle imprese di paesi terzi Il presente articolo si applica alle societa' figlie e alle succursali di societa' madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro. Le societa' figlie di cui al comma 1, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilita' della societa' madre extra-europea nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, redatta a livello di gruppo dalla societa' madre extra-europea, includendo le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h). Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica alla succursale di una societa' madre extra-europea nel caso in cui essa non abbia una societa' figlia con sede nel territorio dell'Unione europea e tale succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente. La relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-ter della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. In deroga a quanto previsto al comma 4, la relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia o dalla succursale puo' essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/UE o con modalita' equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilita' determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004. Se la societa' madre extra-europea non rende disponibile la relazione sulla sostenibilita', la societa' figlia o la succursale chiedono che la societa' madre extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo. Qualora non siano fornite tutte le informazioni di cui comma 2, la societa' figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini di cui all'articolo 6, la relazione di sostenibilita' contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Congiuntamente alla pubblicazione della relazione di sostenibilita' di cui al presente articolo, la societa' figlia o la succursale pubblica l'attestazione sulla conformita' rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione, la societa' figlia o la succursale rilasciano una dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformita'. Le societa' figlie e le succursali di societa' madri extra-europee assicurano, al meglio delle proprie possibilita' e conoscenze, che la relazione sulla sostenibilita' prevista dal comma 6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Rimangono fermi, per le societa' figlie con sede sul territorio nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 3 e 4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7.
Testo vigente dal 10 settembre 2024
