Art. 1 — Modifiche al Libro I del codice penale
Al Libro I del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
- 1)la semiliberta' sostitutiva;
- 2)la detenzione domiciliare sostitutiva;
- 3)il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;
- 4)la pena pecuniaria sostitutiva. La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo' essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.»;
- b)all'articolo 62, primo comma, numero 6), dopo le parole: «le conseguenze dannose o pericolose del reato» sono aggiunte le seguenti: «; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e' valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati»;
- c)all'articolo 131-bis:
- 1)al primo comma, le parole: «massimo a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «minimo a due anni» e dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti «anche in considerazione della condotta susseguente al reato,»;
- 2)al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso;
- 3)dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede:
- 1)per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- 2)per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonche' per il delitto previsto dall'articolo 343;
- 3)per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;
- 4)per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
- d)all'articolo 133-bis:
- 1)nella rubrica, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»;
- 2)al primo e al secondo comma, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»;
- e)all'articolo 133-ter, al primo comma, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; le parole «da tre a trenta» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sessanta»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.»;
- f)all'articolo 135, le parole: «Quando, per qualsiasi effetto giuridico,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico,»;
- g)l'articolo 136 e' sostituito dal seguente: «Art. 136 (Conversione delle pene pecuniarie non eseguite). - «Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
- h)all'articolo 152:
- 1)al primo comma, la parola: «delitti» e' sostituita dalla seguente: «reati»;
- 2)dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Vi e' altresi' remissione tacita:
- 1)quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale e' stato citato in qualita' di testimone;
- 2)quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante e' persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresi' quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.»;
- i)all'articolo 159:
- 1)il numero 3-bis), e' sostituito dal seguente «3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale »;
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando e' pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui e' rintracciata la persona nei cui confronti e' stata pronunciata, ma in ogni caso non puo' essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.»;
- l)all'articolo 163, ultimo comma, dopo le parole: «da lui eliminabili» sono inserite le seguenti: «nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,»;
- m)all'articolo 168-bis, al primo comma, dopo le parole: «l'imputato» sono inserite le seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,»;
- n)all'articolo 175, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: «La non menzione della condanna puo' essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.».
Testo vigente dal 1 maggio 2024
