Art. 39 — Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale
Al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 666, comma 4, le parole: «; tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato»;
- b)all'articolo 676, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis»;
- c)all'articolo 678, al comma 1-bis, le parole: «della semidetenzione e della liberta' controllata» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene sostitutive della semiliberta' e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria».
Testo vigente dal 1 maggio 2024
