Art. 2 — Modifiche al Libro II del codice penale

Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 388-ter:
  • 1)nella rubrica, la parola: «dolosa» e' sostituita dalla seguente: «fraudolenta»;
  • 2)al primo comma, le parole: «contenuta nel precetto» sono soppresse;
  • b)all'articolo 582:
  • 1)al primo comma, dopo le parole: «e' punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
  • 2)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'.»;
  • c)all'articolo 590-bis, dopo l'ottavo comma, e' aggiunto il seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.»;
  • d)all'articolo 605, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.»;
  • e)all'articolo 610, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.»;
  • f)all'articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell'articolo 339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia e' grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'»;
  • g)all'articolo 614:
  • 1)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' da due a sei anni se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.»;
  • 2)il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto e' commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato o se il fatto e' commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.»;
  • h)all'articolo 623-ter, le parole: «612, se la minaccia e' grave,» sono soppresse;
  • i)all'articolo 624, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»;
  • l)all'articolo 626, nella rubrica, le parole: «punibili a querela dell'offeso» sono sostituite con la parola: «minori»;
  • m)all'articolo 634:
  • 1)al primo comma, dopo le parole: «e' punito», sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
  • 2)dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.»;
  • n)all'articolo 635, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.»;
  • o)all'articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono soppresse;
  • p)all'articolo 640-ter, quarto comma, le parole: «taluna delle circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse;
  • q)all'articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante gravita'» sono soppresse.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Corte di cassazione

21 massime che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 21 massime nel Massimario

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 130/2026

    Questione infondata
    16 luglio 2026

    1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Co…

    Art. 2 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 · Art. 3 cost. · Art. 624-bis c.p. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 9/2025

    Questione infondata
    6 febbraio 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede, per l’ipotesi aggravata di sequestro di persona, la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente. Il Governo non ha ecceduto dai limiti della propria ampia discrezionalità nell’attuazione della delega in quanto, il criterio, invero piuttosto oscuro, di cui all’art. 1, comma 15, lett. b), della legge n. 134 del 2021 gli affidava di valutare se estendere anche alle fattispecie circostanziate di un reato la previsione della procedibilità a querela introdotta per la fattispecie base; cosa che, nel caso in esame, lo stesso ha escluso mantenendo per le ipotesi aggravate in esame il previgente regime della procedibilità d’ufficio. La disposizione censurata non è nemmeno viziata da contraddittorietà intrinseca in quanto la scelta del Governo – riconducibile alla necessità di tener conto delle esigenze di tutela della vittima nel contesto delle relazioni familiari – risulta ragionevole in considerazione dei rischi di pressioni cui le persone più vulnerabili sono, in questi contesti, esposte. L’interesse alla conservazione dell’unità del nucleo familiare non può, infatti, prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte. Né sussistono, infine, le asserite irragionevoli disparità di trattamento rispetto ai tertia comparationis evocati quali: i) il primo comma del medesimo art. 605 cod. pen., in ragione del fatto che la maggiore o minore gravità costituisce soltanto uno dei criteri che il legislatore può adottare per decidere sul regime di procedibilità dei singoli reati; ii) il delitto di lesioni personali, perseguibile a querela anche quando risulti aggravato perché commesso nei confronti del coniuge; sulla base della comune ratio di tutela della situazione di vulnerabilità della vittima, la disparità di trattamento dovrebbe al più essere logicamente eliminata estendendo il regime di procedibilità d’ufficio: ciò che tuttavia non è possibile in virtù del divieto di pronunce in malam partem in materia penale. Nemmeno la censura formulata in via è fondata, apparendo, invece, ragionevole la soluzione normativa che non differenzia l’ipotesi in cui la convivenza venga meno in quanto, ciò nonostante, la persona più vulnerabile del rapporto continua a essere esposta alle condotte sopraffattorie del proprio coniuge o ex coniuge. (Precedenti: S. 22/2024 - mass. 45965; S. 7/2024 - mass. 45939; S. 223/2015; S. 220/2015 - mass. 38588; S. 494/2002; O. 106/2024 - mass. 46200).

    Art. 605 c.p. · Art. 2 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/2024

    Altra decisione
    18 luglio 2024

    È disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno, sez. penale, per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del delitto di danneggiamento di «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» (previsto e punito dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. in forza del rinvio all’art. 625, primo comma, n. 7, del medesimo codice). Il d.lgs. n. 31 del 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, successivamente all’ordinanza di rimessione, ha introdotto proprio la procedibilità a querela per il delitto in esame, prevedendo, al contempo, un’apposita disciplina processuale transitoria. Va aggiunto che, con ordinanza n. 62 del 2024, la Corte costituzionale, giudicando su numerose ordinanze di rimessione sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame, ha preso atto del medesimo ius superveniens, disponendo, in modo parallelo, la restituzione degli atti ai rimettenti. (Precedente: S. 62/2024 - mass. 46059).

    Art. 635 c.p. · Art. 2 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2024 al 1 maggio 2024. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art2 · fonte del testo

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