Art. 2 — Modifiche al Libro II del codice penale
Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 388-ter:
- 1)nella rubrica, la parola: «dolosa» e' sostituita dalla seguente: «fraudolenta»;
- 2)al primo comma, le parole: «contenuta nel precetto» sono soppresse;
- b)all'articolo 582:
- 1)al primo comma, dopo le parole: «e' punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
- 2)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'.»;
- c)all'articolo 590-bis, dopo l'ottavo comma, e' aggiunto il seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.»;
- d)all'articolo 605, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.»;
- e)all'articolo 610, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.»;
- f)all'articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell'articolo 339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia e' grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'»;
- g)all'articolo 614:
- 1)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' da due a sei anni se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.»;
- 2)il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto e' commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato o se il fatto e' commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.»;
- h)all'articolo 623-ter, le parole: «612, se la minaccia e' grave,» sono soppresse;
- i)all'articolo 624, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»;
- l)all'articolo 626, nella rubrica, le parole: «punibili a querela dell'offeso» sono sostituite con la parola: «minori»;
- m)all'articolo 634:
- 1)al primo comma, dopo le parole: «e' punito», sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
- 2)dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.»;
- n)all'articolo 635, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.»;
- o)all'articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono soppresse;
- p)all'articolo 640-ter, quarto comma, le parole: «taluna delle circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse;
- q)all'articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante gravita'» sono soppresse.
Testo vigente dal 1 maggio 2024
