Art. 84 — Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 2, le parole «percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato» sono sostituite dalle seguenti: «i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 »;
- b)dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. 2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunita', delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.».
Testo vigente dal 1 maggio 2024
