Art. 95 — Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se piu' favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, puo' presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilita' della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata, gia' applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semiliberta' sostitutiva. Sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Corte di cassazione

58 massime che riguardano l’art. 95, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 58 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 25/2024

    Questione infondata
    26 febbraio 2024

    Una norma non estraibile direttamente dal dato letterale di una disposizione non è incompatibile con esso, laddove si inserisca in uno spazio non regolato in maniera difforme dal legislatore. L’interpretazione analogica è senz’altro consentita in materia processuale penale, a fronte di una lacuna non intenzionale del legislatore e, dove l’intenzione di quest’ultimo appaia quella di assicurare un determinato beneficio – come la possibilità di accedere a pene sostitutive delle pene detentive brevi – a tutti i processi in corso, sino alla loro definizione con sentenza irrevocabile, essa costituisce una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Marsala, sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20- bis cod. pen. ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto processuale che determina la pendenza in grado di appello va identificato nella pronuncia del dispositivo da parte del giudice di primo grado, garantendo a tutti gli imputati, il cui giudizio sia ancora pendente all’epoca dell’entrata in vigore della disposizione censurata, la possibilità di vedersi applicata una pena sostitutiva – assicurando uniformità di trattamento e rieducazione del condannato, senza vulnus al diritto di difesa. Tale interpretazione non è contra legem , ma analogica, e non è preclusa, ai sensi dell’art. 14 Preleggi , nemmeno dal carattere transitorio della disposizione censurata, la quale non è eccezionale ma, all’opposto, espressiva del principio generale che impone di applicare retroattivamente le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive a tutti i processi in corso). ( Precedenti: S. 5/2024 )

    Art. 95 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2024 al 1 maggio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art95 · fonte del testo

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