Art. 5 — Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);"
- 2)la lettera b) e' abrogata;
- 3)alla lettera c), le parole: "alla lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere f) e l-sexies)";
- 4)alla lettera f), le parole: "il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;";
- 5)la lettera g) e' abrogata;
- 6)alla lettera h), le parole: "il Ministero dell'universita' e della ricerca"sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
- 7)alla lettera i), le parole: "il Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per le attivita' che riguardano il settore turistico";
- 8)alla lettera l) le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;";
- 9)dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: "l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta' industriale e per quella di agente immobiliare;
- l-ter)il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
- l-quater)il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
- l-quinquies)il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;
- l-sexies)l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
- l-septies)il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara".
- b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresi' autorita' competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e', inoltre, autorita' competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano piu' autorita' regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.";
- c)al comma 3:
- 1)alla lettera a), le parole: " Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport";
- 2)la lettera b) e' abrogata;
- 3)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f)";
- 4)alla lettera e), le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
