Art. 20 — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)al secondo periodo, le parole: "soddisfano le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati"sono sostituite dalle seguenti: "sono rilasciati";
- 2)la lettera b) e' abrogata;
- b)al comma 2:
- 1)le parole: "per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente";
- 2)la lettera b) e' abrogata;
- c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Non e' necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorita' competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonche' il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), e' di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1);
- d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e).".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
