Art. 41 — Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

All'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La formazione di un architetto prevede alternativamente:
  • a)almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;
  • b)non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del comma 4.";
  • b)dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilita' e competenze:
  • a)capacita' di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
  • b)adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;
  • c)conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica;
  • d)adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
  • e)capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
  • f)capacita' di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella societa', in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
  • g)conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
  • h)conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
  • i)conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;
  • l)capacita' tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
  • m)conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale. 1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti. 1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilita' e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato dall'autorita' competente di cui all'articolo 5. Detto tirocinio puo' essere anche effettuato in un altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il tirocinio professionale e' valutato dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.".

Testo vigente dal 9 febbraio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15~art41 · fonte del testo

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