Art. 11 — Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera b), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";
- b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Nel caso di attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano gia' state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
