Art. 16 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole "o di condanne per reati penali" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanne penali";
- b)dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attivita' professionale.";
- c)dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita' per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilita', mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
