Art. 16 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

All'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, le parole "o di condanne per reati penali" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanne penali";
  • b)dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attivita' professionale.";
  • c)dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita' per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilita', mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.".

Testo vigente dal 9 febbraio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15~art16 · fonte del testo

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