Art. 9 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)al comma 1, ultimo periodo, le parole: "puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita' definite con l'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI).";
- 2)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorita' competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorita' dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanita' pubblica.".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
