Art. 21 — Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)la lettera a) e' abrogata;
- 2)alla lettera c) le parole: "la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a" sono sostituite dalle seguenti: "la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda";
- b)al comma 3 la parola: "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento";
- c)dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:
- a)un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
- b)un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e). 4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.";
- d)al comma 6:
- 1)dopo la parola: "conoscenze," sono inserite le seguenti: "le abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza,";
- 2)dopo le parole: "esperienza professionale" sono inserite le seguenti: "ovvero mediante apprendimento permanente";
- e)al comma 7 le parole: "Con decreto del Ministro interessato" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimento dell'autorita' competente interessata";
- f)al comma 8 la parola: "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento";
- g)dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: "8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale e' debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:
- a)il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;
- b)le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente. 8-ter. Al richiedente dovra' essere data la possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
