Art. 12 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

All'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2:
  • 1)alla lettera d), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";
  • 2)la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanita' e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali.";
  • 3)dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: "e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;
  • e-ter)per le professioni riguardanti le attivita' di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali e' necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.";
  • b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.";
  • c)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita', fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilita' mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.".

Testo vigente dal 9 febbraio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15~art12 · fonte del testo

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