Art. 1 — Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) e' sostituita dalla seguente: «n-septies) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea e' legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non e' oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. E' possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;
  • b)all'articolo 5:
  • 1)al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6»;
  • 2)al comma 1, lettera l-quater), la parola: «insegnante» e' sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;
  • 3)al comma 2-bis, le parole: «il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
  • 4)al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport»;
  • c)all'articolo 5-ter, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Se del caso, l'autorita' competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;
  • d)all'articolo 5-quinquies:
  • 1)al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter, comma 3,»;
  • 2)al comma 5, terzo periodo, le parole: «e' ammessa per una volta sola» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere ripetuta una volta sola»;
  • e)all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»;
  • f)all'articolo 22:
  • 1)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
  • a)nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri professionali e per attivita' professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g);
  • b)nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
  • c)se e' richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
  • d)se e' richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e)»;
  • 2)il comma 4-bis e' abrogato;
  • 3)al comma 6, le parole: «L'applicazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi 1 e 4» e le parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse;
  • g)all'articolo 32, comma 6:
  • 1)dopo le parole: «anteriormente al 25 giugno 1991» sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991»;
  • 2)le parole: «le autorita' dello Stato membro sopra citato» sono sostituite dalle seguenti: «le autorita' degli Stati membri sopra citati»;
  • 3)le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «per detti Stati membri»;
  • 4)le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio di questi,»;
  • h)all'articolo 49, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)».

Testo vigente dal 11 maggio 2019

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