Art. 22 — Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
