Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3:
  • 1)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187));
  • 2)al comma 3-octies, le parole: «ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»;
  • b)all'articolo 35-bis:
  • 1)al comma 2, le parole: «Il ricorso e' proposto» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il ricorso e' proposto» e l'ultimo periodo e' soppresso;
  • 2)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis.((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e))), e nei casi in cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della meta', fatto salvo quanto previsto dal ((comma 2-ter.)) 2-ter.((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,)) il termine per il deposito del ricorso e' di sette giorni, ((decorrenti dalla data di notificazione)) della decisione della Commissione territoriale.»;
  • 2-bis)((il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. 4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma"));
  • 3)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187));
  • c)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187));
  • d)all'articolo 35-ter:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «((1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e' proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo))»;
  • 1-bis)((al comma 2, terzo periodo, le parole: "non impugnabile" sono soppresse;
  • 1-ter)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis"));
  • 2)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187)).

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 508 parole tolte, 364 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: 1.Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) tolto: il comma 3-septies e' sostituito dal seguente: «3-septies. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti e' fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento e' definito, con decreto entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.» aggiunto: NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis.Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1tolto: , 2 e 2-bis aggiunto: e 2, lettere a), d) ed e), e nei casi in cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un … dal comma 2 sono ridotti della meta', fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter.tolto: »; 2-ter. tolto: Quando nei confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimentoaggiunto: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo aggiunto: 18 agosto 2015, n. 142 tolto: del 2015aggiunto: , il termine per il deposito del ricorso e' di sette giorni, tolto: decorrente aggiunto: decorrenti dalla data di tolto: notifica aggiunto: notificazione della decisione della Commissione territoriale.»;

tolto: 3) al comma 13, il secondo periodo e i periodi successivi al quarto sono soppressi;

tolto: c) dopo l'articolo 35-bis, sono inseriti i seguenti: «Art. 35aggiunto: 2-bis) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. 4-bis.tolto: 1 (Reclamo). - 1. Contro il decreto adottato ai sensi degli articoli 3, comma 3-septies, e 35-bis, comma 13, aggiunto: Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso reclamo alla tolto: Corte aggiunto: corte d'appello nel termine tolto: perentorio di quindici aggiunto: di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da tolto: effettuarsi aggiunto: effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicanotolto: , salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. tolto: 2. La procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del reclamo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. 3. Il reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. tolto: 4. La proposizione del reclamo tolto: o dell'istanza di sospensione ai sensi del comma 6 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. tolto: 5. L'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il reclamo. La Corte decide sull'istanza entro cinque giorni con decreto non impugnabile, salvo che ritenga di procedere immediatamente ai sensi del comma 6. 6. La aggiunto: La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro tolto: venti aggiunto: dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della cancelleria. tolto: 7. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente tolto: articolo e di cui all'articolo 35-bis.3.»; Art. 35-bis.2 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro il decreto adottato ai sensi dell'articolo 35-bis.1 e' ammesso ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo. 2. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. 3. Quando il decreto impugnato ha confermato il rigetto della domanda di protezione, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 4. Quando il decreto impugnato ha confermato la decisione di trasferimento adottata dall'autorita' di cui all'articolo 3, comma 3, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso. Art. 35-bis.3 (Sospensione del decreto adottato in sede di reclamo). - 1. Quando sussistono fondati motivi la corte d'appello, su istanza di parte, puo' sospendere gli effetti del decreto impugnato ai sensi dell'articolo 35-bis.2. 2. L'istanza di sospensione e' proposta entro il termine previsto dall'articolo 35-bis.2, unitamente alla prova del deposito del ricorso in conformita' all'articolo 369 del codice di procedura civile. La controparte puo' depositare una nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. 3. La corte d'appello decide in camera di consiglio entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.» aggiunto: comma";

aggiunto: 3) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187;

aggiunto: c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187;

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. tolto: Quando il richiedente e' trattenuto aggiunto: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-teraggiunto: , del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del … esecutiva del provvedimento impugnato e' proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivotolto: .»;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: 2aggiunto: 1-bis) al comma tolto: 5 aggiunto: 2, terzo periodo, le parole: tolto: «, in composizione collegiale,» sono soppresse aggiunto: "non impugnabile" sono soppresse;

aggiunto: 1-ter) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis";

aggiunto: 2) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145~art17 · fonte del testo

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