Codice di procedura penale

Art. 525 c.p.p. — Immediatezza della deliberazione

La sentenza e' deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullita' assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti gia' emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non puo' essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilita'. La sospensione e' disposta dal presidente con ordinanza.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 525 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6699/2026

    20 marzo 2026

    In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, in caso di mutamento della composizione del collegio nel corso del procedimento non è necessaria la rinnovazione dell'attività processuale prodromica all'inizio del dibattimento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero affidamento del quesito peritale in ordine alla capacità dell'incolpato di partecipare coscientemente al giudizio disciplinare costituisse attività dibattimentale, soggetta all'obbligo di rinnovazione).

    Art. 525 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22028/2025

    31 luglio 2025

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini del rispetto del termine annuale per la pronuncia della sentenza nel giudizio di rinvio, ex art. 15, comma 6, d.lgs. n. 109 del 2006 - decorrente dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione - il dies ad quem va identificato nella data di lettura del dispositivo e non in quella del deposito della sentenza, dovendo farsi coincidere il momento della "pronuncia", idonea ad impedire l'estinzione del procedimento disciplinare, con quello della pubblicazione della sentenza, integrato, per espressa previsione normativa (art. 545 c.p.p.), dalla lettura del dispositivo in udienza, che conclude il procedimento e consacra la decisione definitiva non più modificabile.

    Art. 525 c.p.p. · Art. 545 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 67/2007

    Questione infondata
    9 marzo 2007

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale dell'organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice diverso siano utilizzabili per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti. La disciplina censurata non può, in primis , essere considerata manifestamente irrazionale ed arbitraria, in quanto deve essere correlata al principio di immediatezza, che postula l'identità fra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide; inoltre, non determina una lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, in quanto in nessun caso la prova dichiarativa precedentemente assunta va dispersa, essendo sempre possibile acquisirla tramite lettura del relativo verbale, con l'unica differenza che, qualora l'esame del dichiarante sia possibile e sia stato richiesto, la lettura dovrà seguire tale esame. Deve escludersi, altresì, la violazione sia del principio di ragionevole durata del processo, che va contemperato, secondo il canone della ragionevolezza, con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo penale, sia del principio di eguaglianza, poiché le fattispecie richiamate dai rimettenti non possono essere utilmente invocate quali tertia comparationis . - V., citata, sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite, 15 gennaio 1999, n. 2. - Sul fatto che i verbali delle prove assunte da giudice poi sostituito confluiscono nel fascicolo per il dibattimento v., citate, sentenza n. 17/1994 e ordinanza n. 99/1996. - Sulla discrezionalità legislativa nel definire la disciplina del processo, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 379/2005 e n. 180/2004; ordinanze n. 389 e n. 215/2005 e n. 265/2004. - Sui principi di immediatezza e di non dispersione dei mezzi di prova v., citate, ordinanze n. 418/2004; n. 431 e n. 399/2001. - Sulla non invocabilità quale tertium comparationis della previsione dell'art. 190- bis cod. proc. pen., v., citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 73/2003.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 418/2004

    Questione infondata
    23 dicembre 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 cod. proc. pen., per la lamentata irragionevole diversità del regime della ripetizione delle prove orali già assunte nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale rispetto alla disciplina dei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., nonché per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, in quanto l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quò e non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza.

    Art. 511 c.p.p. · Art. 525 c.p.p. · Art. 526 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/2003

    Questione infondata
    14 marzo 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non consentono, in caso di mutamento del giudice, la lettura delle dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale e legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento, quando l'esame del dichiarante sia stato chiesto anche da una sola delle parti. Infatti la disciplina di cui all'art. 190-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, assunta dal rimettente a 'tertium comparationis', derogando ai principi di oralità e di immediatezza cui è ispirato l'ordinamento processuale, ha carattere eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti. - Questioni sostanzialmente analoghe sono già state dichiarate manifestamente infondate con le citate ordinanze n. 59/2002, n. 431/2001, n. 399/2001.

    Art. 511 c.p.p. · Art. 525 c.p.p. · Art. 526 c.p.p. · Art. 190-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art525 · fonte del testo

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