1. L'azione disciplinare e' promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio dell'azione disciplinare e' data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria. 2. L'addebito e' contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato e' chiamato a rispondere. Essa e' notificata all'incolpato e contiene l'avviso che, fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli puo' presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni. 3. Competente a giudicare e' una commissione composta:

  • a)da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;
  • b)da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione e' invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano. 4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice. L'accusa e' esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facolta' di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalita' previste dall'articolo 97 del codice. 5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti e' stata promossa l'azione disciplinare.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 150/2019

    Questione inammissibile
    19 giugno 2019

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in…

    Art. 17 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 257/1999

    Questione inammissibile
    23 giugno 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in…

    Art. 16 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 17 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 18 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 394/1998

    Illegittimità dichiarata
    4 dicembre 1998

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Dep…

    Art. 18 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 16 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 17 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art17 · fonte del testo

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