Art. 67 — Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale

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Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico piu' favorevole.

Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 marzo 1972

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 40/1972

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1972

    La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici che l'art. 117, primo alinea, Cost., attribuisce alla potestà legislativa delle Regioni, entro il limite - oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, nonché degli obblighi internazionali dello Stato - dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali: per conseguenza l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel fissare il principio che vieta alle regioni di disporre per il personale di ruolo regionale un trattamento economico più favorevole di quello spettante al personale statale, non invade la competenza legislativa regionale ne', d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme costituzionali, ché anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di buona amministrazione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici.

    Art. 58 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 67 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 6 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 10 Costituzione e funzionamento degli organi regionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art67 · fonte del testo

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