Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1972

Altra decisione · depositata il 06/07/1972 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 6

luglio 1971, n. 2, riapprovata dal Consiglio regionale del Veneto il 13

ottobre 1971, recante "Trattamento economico di missione per i

Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, per i membri della

Giunta, nonché per i Consiglieri regionali", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 ottobre 1971,

depositato in cancelleria l'8 novembre successivo ed iscritto al n. 23

del registro ricorsi 1971.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con il ricorso sopra indicato, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, riapprovata dal

Consiglio regionale del Veneto il 13 ottobre 1971, recante "Trattamento

economico di missione per i Presidenti del Consiglio e della Giunta

regionale, per i membri della Giunta, nonché per i Consiglieri

regionali";

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la

dichiarazione d'illegittimità costituzionale del provvedimento

impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, nonché degli artt. 117 e 123 della Carta in relazione

agli artt. 18 e 34 dello Statuto regionale, all'art. 67 della legge 10

febbraio 1953, n. 62, alla legge 15 aprile 1961, n. 291, ed all'art. 2

della legge 8 aprile 1952, n. 212;

che al detto ricorso resisteva la Regione del Veneto, a mezzo del

Presidente della Giunta regionale, difeso dagli avvocati Leopoldo

Mazzarolli e Guido Viola con deduzioni del 29 novembre 1971;

che, con atto del 10 marzo 1972, il Presidente del Consiglio dei

ministri ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata

dalla Giunta regionale con deliberazione del 24 maggio 1972.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve

dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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