Art. 30 — Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio
Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1975, n. 157.
Abrogato dal 15 novembre 1984
Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1975, n. 157.
Abrogato dal 15 novembre 1984
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Posto che la distinzione fra operai ed impiegati, basata su criteri incerti e controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego privato del 1924, non è idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacità di guadagno in ordine al regime previdenziale (come già riconosciuto dalla Corte con la sentenza n. 160 del 1971), deve, per identità di ratio, riconoscersi l'illegittimità costituzionale delle norme che non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza per motivi di salute con conservazione del posto per gli operai dello Stato e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non poter riprendere la propria attività.
Art. 29 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 30 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 34 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 23 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1975 al 15 novembre 1984.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 247 (in G.U. la s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermita', risultino in condizione di non poter riprendere la propria attivita'".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art30 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.