Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 4

maggio 1978, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "Modifiche ed

integrazioni all'art. 41 della legge regionale 31 agosto 1974,

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato l'11 luglio 1978, depositato in Cancelleria il 19 luglio

successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1978;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato l'11 luglio 1978 il Presidente

del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., della legge della

Regione Molise, riapprovata il 21 giugno 1978, recante "Modificazioni

ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale n. 11 del 31 agosto

1974";

che, secondo il Governo, la legge impugnata, stabilendo che i

dipendenti in servizio presso gli uffici regionali di diretta

collaborazione con il Presidente del Consiglio, il Presidente della

Giunta e gli Assessori possono effettuare prestazioni straordinarie

fino ad un massimo di 960 ore annue, e ciò nonostante un

orientamento statale a ridurre i tetti del lavoro straordinario (v.

d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422), si pone in contrasto con l'interesse

nazionale al contenimento della spesa pubblica nel suo complesso, e

viola l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, assicurando ai

dipendenti della Regione Molise un trattamento economico

sostanzialmente più favorevole di quello dei dipendenti statali;

che la Regione Molise non si è costituita in giudizio;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v.

sent. n. 223 del 1984; v. anche sentt. n. 150 del 1982; n. 340 del

1983; n. 245 del 1984), l'interesse nazionale la cui violazione viene

lamentata dallo Stato deve trovare fondamento e concretizzazione in

uno specifico atto legislativo, di talché la affatto generica

censura di contrasto con l'"interesse nazionale al contenimento della

spesa pubblica nel suo complesso" proposta dallo Stato non può

trovare accoglimento nel presente giudizio;

che egualmente non può trovare accoglimento la censura

(anch'essa proposta senza minimamente far riferimento ad elementi

concreti) relativa alla violazione del princìpio contenuto nell'art.

67 della legge n. 62 del 1953, princìpio che riguarda il trattamento

economico complessivo e non le singole voci di esso;

che, comunque, la disciplina del lavoro straordinario - tanto

più nel caso di dipendenti che operano in diretta collaborazione con

gli organi di Governo della Regione - è direttamente strumentale

all'organizzazione degli uffici regionali, materia nella quale questa

Corte ha sempre riconosciuto ampia autonomia al legislatore regionale

(v. sentt. nn. 10 del 1980; 277 e 278 del 1983; 219 e 290 del 1984;

99 del 1986; 217 del 1987);

Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Molise, riapprovata il 21

giugno 1978, recante "modificazioni ed integrazioni all'art. 41 della

legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974", sollevata, in riferimento

all'art. 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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