Con legge regionale saranno stabilite le modalita' per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67. Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale. Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 8/1967

    Parametro
    4 febbraio 1967

    respinte le eccezioni di inammissibilità opposte dalla difesa della Regione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 26 marzo 1966, relativa alla legge regionale Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'11 marzo 1966 col n. 77 bis sui "contingenti numerici provvisori del personale re…

    Art. 67 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 68 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art68 · fonte del testo

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