Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge Regione

Toscana approvata il 21 giugno 1977 e riapprovata il 15 novembre

1977, recante: "Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti

regionali in riferimento al vuoto contrattuale" e della legge della

Regione Umbria riapprovata il primo ottobre 1979, recante: "Art. 100

della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 - Miglioramenti economici

al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle

norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/73 e

quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16", promossi

con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati

rispettivamente il 3 dicembre 1977 e il 18 ottobre 1979, depositati

in Cancelleria il 13 dicembre 1977 e il 25 ottobre 1979 ed iscritti

al n. 37 del registro ricorsi 1977 e al n. 22 del registro ricorsi

1979;

Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana e della

Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 3 dicembre 1977 il

Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di

legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 97

Cost., in riferimento all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n.

62, della legge della Regione Toscana riapprovata il 15 novembre

1977, recante "Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti

regionali in riferimento al vuoto contrattuale", legge che prevede

l'erogazione di un assegno una tantum dell'importo di Lire 260.000

(pari a Lire 10.000 mensili per il periodo primo gennaio 1974 - 31

dicembre 1975) ai dipendenti regionali, in riferimento al c.d. "vuoto

contrattuale" determinatosi nella disciplina del trattamento

giuridico-economico dei dipendenti medesimi a seguito della ritardata

revisione di tale disciplina che, per accordo intervenuto fra gli

amministratori regionali e le organizzazioni sindacali, avrebbe

dovuto essere effettuata a partire dal primo gennaio 1974;

che con ricorso notificato il 18 ottobre 1979 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità

costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.,

anche in riferimento agli artt. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, e

20 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge della Regione

Umbria, riapprovata il primo ottobre 1979, recante "Art. 100, legge

regionale n. 33 del 1973. Miglioramenti economici al personale

regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul

trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33 del 1973 e

quelle coperte con legge regionale n. 16 del 1977", legge che prevede

l'erogazione di una integrazione di stipendio di Lire 10.000 mensili,

oltre la tredicesima mensilità, per il periodo primo settembre 1974

- 31 dicembre 1975, sempre a copertura del c.d. "vuoto contrattuale";

che, secondo il Governo, la Regione Toscana e la Regione Umbria,

con le leggi impugnate, da un lato hanno violato l'accordo nazionale

del primo febbraio 1977, anticipando, rispettivamente, al primo

gennaio 1974 e al primo settembre 1974 benefici che l'accordo faceva

decorrere al primo gennaio 1976, dall'altro hanno concesso al proprio

personale un trattamento economico superiore a quello degli impiegati

dello Stato, accentuando anzi il divario già esistente a favore dei

dipendenti regionali;

che si sono costituite in giudizio le Regioni Toscana ed Umbria,

eccependo l'infondatezza dei ricorsi;

Considerato che, stante l'identità dell'oggetto, i giudizi

possono essere riuniti;

che le leggi regionali miravano a riequilibrare una situazione

di particolare svantaggio del personale delle regioni Toscana ed

Umbria, conseguente al fatto che in tali Regioni il "vuoto"

intercorso tra la scadenza del primo contratto triennale (31 dicembre

1973) e l'entrata in vigore del secondo (primo febbraio 1977) era

stato molto più rilevante che nelle altre Regioni, avendo Toscana e

Umbria provveduto con maggiore sollecitudine a disciplinare lo stato

giuridico ed economico del proprio personale;

che il princìpio fissato dall'art. 67 della legge n. 62 del

1953 riguarda il trattamento economico complessivo e non le singole

voci di esso, di talché il modesto incremento retributivo previsto

dalle leggi impugnate non può essere ritenuto ex se tale da violare

tale princìpio;

che eventuali disparità del trattamento economico a favore dei

dipendenti regionali, sempre in ragione della modestia

dell'incremento previsto dalle leggi impugnate, dovrebbero esser

fatte risalire alle precedenti normative regionali che non

costituiscono (e non possono costituire) oggetto del presente

giudizio;

che, in definitiva, la censura si riduce a quella della

violazione da parte delle leggi regionali impugnate del secondo

accordo collettivo per il personale dipendente delle regioni a

Statuto ordinario, questione sulla quale la Corte costituzionale si

è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi

nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge

quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti diversi da quelli

prescritti dalla predetta legge", non si può riconoscere "un

significato diverso da quello di mero fatto politico, ancorché

rilevante come tale, di fronte al quale il potere della regione di

disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle

carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di

seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal

contenuto dell'accordo stesso";

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione

Toscana riapprovata il 15 novembre 1977, recante "Erogazione di un

assegno una tantum ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto

contrattuale", e della legge della Regione Umbria, riapprovata il

primo ottobre 1979, recante "Art. 100, legge regionale n. 33 del

1973. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo

tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui

alla predetta legge n. 33 del 1973 e quella coperta con legge

regionale n. 16 del 1977", sollevate, rispettivamente, con

riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., e agli artt. 3, 36, 97 e 117

Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi

indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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