Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 5 maggio 1994
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 5 maggio 1994
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Alla stregua dei principi, che sul piano dei valori costituzionali si riconnettono all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile ed in forza dei quali sono già state espunte dall'ordinamento, con sentenze della Corte costituzionale, diverse norme che, sia nell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato, ponevano limitazioni, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, vanno riconosciuti illegittimi, in materia di pensioni di guerra, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che - quando il militare o il civile, mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità - il trattamento di riversibilità spetta alla vedova "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma". La decisione adottata risponde altresì all'esigenza di ricondurre le norme denunciate ad omogeneità di disciplina rispetto a quelle (artt. 44, ultimo comma, e, rispettivamente, 40, terzo comma, delle stesse leggi nn. 313 del 1968 e 915 del 1978) dichiarate illegittime, con sentenza n. 450 del 1991, in quanto subordinavano alla suddetta condizione il diritto del coniuge superstite alla pensione di guerra in caso di matrimonio avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile. - V., oltre a S. n. 450/1991, già citata nel testo, S. nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 51 Testo unico pensioni di guerra
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norme già dichiarate costituzionalmente illegittime 'in parte qua'. - S. n. 162/1994. red.: G. Leo
Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per inadeguatezza della motivazione sotto il profilo della rilevanza, non risultando nella ordinanza di rimessione se il caso concerna una pretesa di pensione di riversibilità ex art. 44, terzo comma, ovvero ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978,n. 915. - V., la sent. n. 450/1991 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, l. 18 marzo 1969, n. 313, e 40, terzo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 44 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 40 Testo unico pensioni di guerra · Art. 51 Testo unico pensioni di guerra
Poiche` il sopravvenuto d.P.R. 3 dicembre 1978, n. 915 dispone solo a far tempo dall'1 gennaio 1979 (art. 133 comma secondo) l'equiparazione della vedova al vedovo ai fini del diritto alla riversibilita` dei trattamenti economici e pensionistici di guerra, resta rilevante per il periodo anteriore la questione di costituzionalita` degli artt. 59 e 69 l. 18 marzo 1968, n. 313 che tale parificazione non prevedono.
Art. 69 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
È inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo e 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e degli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Il giudice a quo, chiamato a conoscere del diritto a pensione dei figli di militari e civili deceduti per fatti di guerra, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle anzidette norme che concernono, invece, la maggiorazione o l'integrazione della pensione vedovile in caso di coesistenza di figli o dettano il trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra; e pertanto, la risoluzione della questione ad esse relative appare ictu oculi non pregiudiziale per la decisione del merito.
Art. 60 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 61 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 48 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 49 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1980 al 5 maggio 1994.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 28 aprile 1994 n. 162 (in G.U. 1a s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma"."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art59 · fonte del testo
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