Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 162/1994

    Ha colpito questo articolo
    28 aprile 1994

    Alla stregua dei principi, che sul piano dei valori costituzionali si riconnettono all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile ed in forza dei quali sono già state espunte dall'ordinamento, con sentenze della Corte costituzionale, diverse norme che, sia nell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato, ponevano limitazioni, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, vanno riconosciuti illegittimi, in materia di pensioni di guerra, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che - quando il militare o il civile, mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità - il trattamento di riversibilità spetta alla vedova "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma". La decisione adottata risponde altresì all'esigenza di ricondurre le norme denunciate ad omogeneità di disciplina rispetto a quelle (artt. 44, ultimo comma, e, rispettivamente, 40, terzo comma, delle stesse leggi nn. 313 del 1968 e 915 del 1978) dichiarate illegittime, con sentenza n. 450 del 1991, in quanto subordinavano alla suddetta condizione il diritto del coniuge superstite alla pensione di guerra in caso di matrimonio avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile. - V., oltre a S. n. 450/1991, già citata nel testo, S. nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 51 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 541/1995

    Questione inammissibile
    29 dicembre 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norme già dichiarate costituzionalmente illegittime 'in parte qua'. - S. n. 162/1994. red.: G. Leo

    Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 274/1992

    Questione inammissibile
    12 giugno 1992

    Manifesta inammissibilità della questione per inadeguatezza della motivazione sotto il profilo della rilevanza, non risultando nella ordinanza di rimessione se il caso concerna una pretesa di pensione di riversibilità ex art. 44, terzo comma, ovvero ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978,n. 915. - V., la sent. n. 450/1991 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, l. 18 marzo 1969, n. 313, e 40, terzo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

    Art. 44 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 40 Testo unico pensioni di guerra · Art. 51 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1980 al 5 maggio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 28 aprile 1994 n. 162 (in G.U. 1a s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art59 · fonte del testo

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