Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Liguria 15 dicembre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977, recante

"Disciplina del lavoro straordinario", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 maggio 1977,

depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 11 del

registro ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 21 maggio 1977, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in

relazione all'art. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché

dell'art. 81 Cost., della legge della Liguria, riapprovata il 4

maggio 1977, recante "Disciplina del lavoro straordinario";

che la legge impugnata stabilisce, modificando la precedente

legge regionale n. 12 del 1973, che la misura oraria del compenso per

lavoro straordinario va determinata prendendo a base lo stipendio

mensile lordo più l'indennità integrativa speciale (che non viene

computata per la determinazione del compenso per lavoro straordinario

degli impiegati dello Stato), con una maggiorazione del 25% per le

prestazioni straordinarie diurne e feriali e del 50% per le

prestazioni notturne e festive (per il personale statale, le

maggiorazioni sono rispettivamente del 15% e del 25%);

che, secondo lo Stato, la legge regionale viola l'art. 67 della

legge n. 62 del 1953 che vieta alle Regioni di disporre un

trattamento economico del personale regionale più favorevole di

quello spettante al personale statale: e ciò perché anche le

retribuzioni base dei dipendenti regionali, su cui va computata

l'indennità per il lavoro straordinario, sono più alte di quelle

degli statali;

che, sempre secondo il ricorrente, è violato altresì l'art.

81, comma quarto, Cost., in quanto la legge, che comporterebbe nuove

o maggiori spese, non ha copertura finanziaria;

che si è costituita in giudizio la Regione Liguria, eccependo

l'infondatezza del ricorso;

Considerato che la disciplina del lavoro straordinario è

direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali,

ambito in cui questa Corte ha sempre riconosciuto la più ampia

autonomia del legislatore regionale (v. sent. 10 del 1980; 277 e 278

del 1983; 219 e 290 del 1984; 99 del 1986; 217 del 1987);

che la violazione del princi'pio contenuto nell'art. 67 della

legge n. 62 del 1953, relativo al trattamento economico complessivo e

non a singole voci di esso, non può dipendere dalla attribuzione di

un eventuale emolumento aggiuntivo per l'espletamento di lavoro

straordinario (che, peraltro, nella legge impugnata, viene

rigorosamente limitato a non più di 15 ore mensili e 150 annue,

contro le 30 o 73 ore mensili dei dipendenti statali);

che l'eventuale disparità di trattamento in favore dei

dipendenti regionali (anche a ritenere ammissibile la comparazione

nonostante le profonde differenze di organizzazione degli uffici e di

disciplina dell'impiego sicuramente esistenti all'epoca dei ricorso)

andrebbe eventualmente fatta risalire alla disciplina generale

dell'impiego regionale in Liguria, normativa che non costituisce

oggetto del presente giudizio;

che è ragionevole ritenere che la legge regionale, limitando il

ricorso al lavoro straordinario, non avrebbe comportato - come

sostiene la difesa della Regione Liguria, richiamandosi alla delibera

di riapprovazione della legge - "nuove" o "maggiori" spese;

che, per tale ragione, la violazione dell'art. 81 Cost.,

eccepita dallo Stato sotto il profilo della mancata copertura in

bilancio della legge, è esclusa dalla previsione dell'art. 3 della

legge impugnata di fronteggiare "l'onere derivante dalla presente

legge (...) con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi di

approvazione del bilancio e nei limiti di disponibilità degli

stessi";

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 4

maggio 1977, recante "Disciplina del lavoro straordinario", in

riferimento agli artt. 117 e 81 Cost., sollevata dal Presidente del

Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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