Art. 58 — Spesa per il funzionamento degli organi di controllo

La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 e' a carico della Regione. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale".

Testo vigente dal 9 marzo 1972

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 40/1972

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1972

    L'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel disporre che agli esperti membri dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali sia attribuita una indennità per ogni giorno di seduta, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiché altro non fa che escludere, in applicazione di un principio di buona amministrazione, che tra le regioni e gli esperti possa comunque costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo impiegatizio suscettibile tra l'altro di lederne l'indipendenza nell'esplicazione delle loro mansioni.

    Art. 58 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 67 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 6 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 10 Costituzione e funzionamento degli organi regionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1972

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 marzo 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art58 · fonte del testo

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