Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 10

febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli

organi regionali, promossi:

1) dalla Regione della Lombardia, con ricorso notificato il 27

agosto 1970, depositato in cancelleria il 5 settembre successivo ed

iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1970;

2) dalla Regione del Veneto, con ricorso notificato il 31 agosto

1970, depositato in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto

al n. 15 del registro ricorsi 1970;

3) dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso notificato il 2 ottobre

1970, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 17

del registro ricorsi 1970.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Enrico Allorio e Feliciano Benvenuti, per la

Regione della Lombardia, l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione

del Veneto, l'avv. Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli

Abruzzi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele

Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 27 agosto 1970 e depositato il 5

settembre successivo, la Giunta regionale della Lombardia, in persona

del suo Presidente, ha impugnato di legittimità costituzionale gli

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 primo comma (condizionatamente alla

declaratoria di incostituzionalità dell'art. 17 della legge 16 maggio

1970, n. 281), 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47 (in quanto

queste due ultime disposizioni non si ritengano abrogate dall'art. 20

della legge 16 maggio 1970, n. 281), 48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61,

62, 65 e 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e

sul funzionamento degli organi regionali, per contrasto con gli artt.

5, 115, 117, 119, 123, 125, 126, 127, 130 e con l'VIII disposizione

transitoria della Costituzione.

Il ricorso muove, anzitutto, dalla premessa che debbano ritenersi

invasive della sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla

Regione non soltanto tutte le leggi che disciplinino materie riservate

alla competenza statutaria o legislativa di questa, ma altresì quelle

che pongano all'esercizio di tali competenze regionali limiti ulteriori

rispetto a quelli costituzionalmente previsti o che, comunque,

impediscano, ostacolino od indebitamente limitino l'esercizio da parte

della Regione delle sue competenze di qualsiasi tipo (statutarie,

legislative o amministrative).

Ed aggiunge che l'inciso "in armonia con la Costituzione e con le

leggi della Repubblica", contenuto nell'art. 123 della Costituzione per

delimitare la potestà organizzativa attribuita alla fonte statutaria,

non può essere inteso nel senso che essa debba senz'altro soggiacere

alle disposizioni stabilite dalle leggi statali ordinarie e, in

particolare, dalla legge oggetto di impugnazione, se non la si vuole

degradare al livello di una potestà semplicemente regolamentare,

svuotata di concreto rilievo e più intensamente limitata della stessa

potestà legislativa regionale ex art. 117 della Costituzione. Il

rinvio previsto dall'art. 123 va, invece, interpretato - secondo

l'assunto della parte ricorrente - in riferimento a quelle sole leggi

statali, alle quali la Costituzione esplicitamente riserva la

disciplina di alcuni limitati aspetti dell'organizzazione regionale,

quali con l'art. 122, primo comma, la legge elettorale; con l'art.

119, la legge finanziaria; con l'art. 130, la legge sulla costituzione

dell'organo regionale di controllo sugli atti delle Provincie, dei

Comuni e degli altri enti locali. D'altra parte, l'approvazione dello

Statuto con legge della Repubblica ex art. 123, secondo comma, della

Costituzione rappresenterebbe una sufficiente garanzia della sua

conformità ai sommi principi, che assicurano la unità

dell'ordinamento giuridico, pur nella sua articolazione regionale.

Sarebbe, perciò, senz'altro da escludere che il legislatore

ordinario statale possa emanare una generale legge cornice contenente i

principi fondamentali sull'organizzazione delle Regioni, al di là dei

settori innanzi considerati per i quali opera una espressa ed analitica

previsione costituzionale; ma, se anche volesse ammettersi una ipotesi

del genere, non appare contestabile che la legge impugnata ha

disciplinato sino al dettaglio quasi tutti gli aspetti della materia

riservata agli Statuti, tanto che può dubitarsi - senza peraltro che

ciò abbia influenza sul problema della sua legittimità costituzionale

- se con essa il legislatore abbia dettato una normativa cogente od

offerto soltanto una regolamentazione suppletiva e derogabile della

fonte statutaria.

Chiarite le ragioni a sostegno della tempestività del ricorso, la

Regione illustra, poi, le singole censure di incostituzionalità

relative alla legge in questione.

2. - Anche la Giunta regionale del Veneto ha impugnato di

legittimità costituzionale, con ricorso notificato il 31 agosto 1970 e

depositato il 9 settembre successivo, gli stessi articoli della legge

10 febbraio 1953, n. 62, per motivi analoghi a quelli esposti nel

precedente ricorso e per contrasto con le identiche norme della

Costituzione.

3. - Analoghe censure di legittimità costituzionale sono

prospettate, infine, nel ricorso promosso contro la stessa legge dalla

Giunta regionale d'Abruzzo con atto notificato il 2 ottobre 1970 e

depositato il 10 ottobre successivo che sostanzialmente si differenzia

dai precedenti solo in quanto non impugna anche gli artt. 7 e 56,

mentre aggiunge fra i principi della Costituzione che sarebbero violati

quelli contenuti negli artt. 118 e 122.

4. - Si è costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, con atti depositati rispettivamente i primi due il 15

settembre 1970 ed il terzo il 21 ottobre successivo.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato contesta, anzitutto,

l'ammissibilità del ricorso, prospettandone la tardività con

argomenti desunti a contrario dalla II norma transitoria della legge 11

marzo 1953, n. 87, dall'art. 2 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, e

dall'art. 7 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e spiegando le ragioni

sostantive per le quali il silenzio del legislatore in materia stia a

significare la non impugnabilità, in via diretta, da parte delle

Regioni ordinarie sia delle leggi che hanno dato loro vita, sia delle

altre leggi statali anteriori.

In via subordinata, la parte resistente richiama in generale il

disposto degli artt. 5, 114, 116, 123, 125 e 126 della Costituzione per

escludere la possibilità di un potere statutario regionale che si

realizzi in direzione centrifuga e per sostenere l'esigenza

costituzionale che, al fine di assicurare un minimo di unità al

sistema, gli statuti siano in armonia non soltanto con i principi, ma

anche con le singole leggi della Repubblica: tale ultimo problema

sarà, comunque, risolto dal Parlamento in sede di approvazione dei

singoli statuti e non potrebbe formare oggetto di una dichiarazione

preventiva da parte della Corte costituzionale.

L'Avvocatura dello Stato si dà carico, quindi, di replicare

analiticamente alle varie censure proposte contro le singole

disposizioni della legge.

5. - La causa fissata per l'udienza del 16 dicembre 1970, su

richiesta della difesa delle tre Regioni ricorrenti e con l'adesione

dell'Avvocatura dello Stato, veniva rinviata a nuovo ruolo.

Successivamente è stata discussa all'udienza del 9 dicembre 1971, in

vista della quale l'Avvocatura dello Stato ha depositato una ulteriore

memoria, nella quale teneva conto della sopraggiunta legge 23 dicembre

1970, n. 1084, nonché della intervenuta approvazione, ai sensi

dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, degli Statuti della

Regione della Lombardia, della Regione del Veneto e della Regione degli

Abruzzi.

Alla predetta udienza, nel corso della discussione orale, tutte le

parti riformulavano le rispettive conclusioni alla luce anche della

sopravvenuta legislazione e della sentenza n. 39 del 1971 di questa

Corte. Considerato in diritto :

1. - I tre ricorsi hanno egualmente ad oggetto la legge 10 febbraio

1953, n. 62, proponendo le stesse questioni e vengono perciò decisi

con unica sentenza.

2. - Dev'essere anzitutto disattesa l'eccezione di tardività dei

ricorsi, alla quale, d'altronde, la difesa dello Stato ha dichiarato di

rinunciare, giacché, come questa Corte ha già affermato in precedenti

decisioni (nn. 39, 119, 120 e 121 del 1971), per le Regioni di nuova

istituzione i termini per ricorrere sono da computarsi a partire dal

momento della formazione delle rispettive giunte.

3. - Per quel che concerne le censure agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7,

che la legge n. 1084 del 1970 ha espressamente abrogato, disponendo

altresì, nel suo art. 1, che ne cessi immediatamente l'efficacia "a

tutti gli effetti", è ormai venuta meno la ragione del contendere.

Lo stesso vale per il secondo comma dell'art. 6, sostituito adesso

dalla diversa formulazione di cui all'ultima parte del citato art. 1

della legge anzidetta. E vale del pari in ordine alle questioni

proposte nei confronti dell'art. 9 (relativo alla necessaria precedenza

di apposite leggi statali di principio rispetto alla legislazione

regionale) e dell'art. 46, n. 1, nonché, in conseguenza, del

successivo art. 47 (disposizioni, queste, relative al controllo di

merito sui bilanci regionali), essendo state dette norme tacitamente

abrogate per effetto della nuova disciplina dettata negli artt. 17 e -

rispettivamente - 20 della legge n. 281 del 1970 (quest'ultimo avendo

stabilito che la approvazione dei bilanci debba aver luogo nella forma

della legge; il primo avendo soppresso l'esigenza di previe

leggi-cornice).

A conclusioni analoghe si perviene altresì, per quel che concerne

le censure rivolte nei confronti degli artt. 14, 15, 16, 17 e da 19 a

39, compresi nei titoli III e IV della legge n. 62, ai quali l'art. 2

della legge n. 1084 ha attribuito "valore transitorio sino al giorno

dell'entrata in vigore degli statuti delle singole Regioni". Non sembra

dubbio, infatti, anche argomentando dai lavori parlamentari e dal

richiamo nel corso di questi ripetutamente fatto all'art. 40

dell'originario disegno di legge 10 dicembre 1948 (dal quale deriva la

legge de qua), che, con le riferite espressioni, si è inteso

delimitare la efficacia temporale delle disposizioni dei Titoli III e

IV alla fase della prima attuazione dell'ordinamento regionale,

disponendone la cessazione man mano che i singoli statuti avessero

iniziato ad avere vigore.

Anche per questa parte, dunque, come d'altronde hanno concordemente

riconosciuto le difese delle Regioni, l'interesse di queste a ricorrere

contro la legge del 1953 è venuto meno: fermo restando che, qualora

avesse a sorgere, con riferimento ad attività da esse frattanto

esplicata prima dell'entrata in vigore dei rispettivi statuti,

questione di legittimità costituzionale di taluna fra dette

disposizioni, questa Corte - in conformità dei criteri costantemente

affermati nella sua giurisprudenza quanto ai rapporti tra abrogazione e

illegittimità costituzionale - potrebbe pur sempre esserne investita

in via incidentale.

4. - Nel merito, i ricorsi contestano pregiudizialmente la stessa

ammissibilità di una disciplina legislativa, sia pur di principio,

sulla organizzazione interna delle Regioni, affermando che l'art. 123

Cost., nel prescrivere che gli statuti debbano essere "in armonia",

oltre che con la Costituzione, "con le leggi della Repubblica", si

riferirebbe a quelle sole leggi ordinarie statali di cui fanno espressa

riserva gli articoli 119, commi primo e quarto, 122, comma primo, 125 e

130 della Costituzione.

Ma la tesi non merita accoglimento. L'espressione "in armonia",

usata nell'art. 123, è tale, infatti, da ricomprendere così le

ipotesi in cui gli statuti sono strettamente subordinati alle norme

dettate nel Titolo V della Costituzione, e perciò anche a quelle poste

dalle leggi ordinarie ivi espressamente richiamate, come pure, ed a

maggior ragione, le ipotesi in cui gli statuti medesimi sono tenuti, in

senso più lato, a conformarsi ai principi della disciplina, di grado

costituzionale e di grado legislativo, di materie connesse con

l'organizzazione interna della Regione. Proprio in quest'ultima

accezione, anzi, la formula "in armonia" è entrata nell'uso

legislativo a livello costituzionale, per designare il limite derivante

alla legislazione regionale dai principi dell'ordinamento giuridico

dello Stato (art. 3 Statuto della Regione della Sardegna, art. 2

Statuto della Regione della Valle d'Aosta, art. 4 Statuto della Regione

del Trentino-Alto Adige, art. 4 Statuto della Regione del Friuli-Venezia Giulia), ed anche, più recentemente, dai principi della

legislazione statale sulle singole materie di competenza regionale

bipartita (così, l'art. 5 Statuto del Friuli-Venezia Giulia).

Deve dirsi, pertanto, che non contrastano con l'art. 123 le

disposizioni della legge n. 62 che siano specificative ed applicative

di principi costituzionali o che rendano espliciti principi

fondamentali della legislazione statale, suscettibili di incidere, gli

uni come gli altri, sul contenuto degli Statuti.

5. - Passando ora ad esaminare le singole censure contenute nei

ricorsi, prive di fondamento si rivelano, anzitutto, quelle proposte in

ordine al primo e al terzo comma dell'art. 6.

Per quel che riguarda il primo comma, è da osservare che l'art.

123 Cost. si limita a prescrivere che gli statuti deliberati dai

consigli regionali siano successivamente approvati con legge dello

Stato, senza nulla disporre quanto alle forme e ai modi della loro

trasmissione al Parlamento.

Ciò stante, nessun contrasto con l'art. 123 è configurabile, per

avere la legge - entro l'ampio margine di discrezionalità ad essa

lasciato dalla norma costituzionale - stabilito che la trasmissione

avvenga attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale

spetta di regola la rappresentanza unitaria dello Stato - persona nei

rapporti con le Regioni (sent. n. 13 del 1960), ed al quale d'altronde

è fatto preciso obbligo di presentare gli statuti al Parlamento entro

quindici giorni.

All'obbligo delle Regioni di avere uno statuto (chiaramente

risultante dal primo comma dell'art. 123), ed uno statuto che abbia

ricevuto l'approvazione parlamentare nella forma della legge,

corrisponde, così, logicamente l'obbligo dello stesso Presidente del

Consiglio di esercitare entro breve termine la relativa iniziativa.

Né tale procedimento si pone in contrasto, come si assume nei

ricorsi, con l'art. 121 della Costituzione, che riconosce ai consigli

regionali la facoltà di "fare proposte di legge alle Camere", poiché

quest'ultima disposizione costituzionale opera sopra un piano diverso

da quello su cui va collocato l'art. 6 della legge impugnata: la norma

costituzionale, infatti, prevede una semplice facoltà, mentre l'art. 6

della legge, traendo le logiche conseguenze dall'art. 123 Cost., impone

alle Regioni l'obbligo di presentare i loro statuti, così

richiedendone la necessaria approvazione, nonché - come già detto -

l'ulteriore conseguenziale obbligo del Presidente del Consiglio di

investire il Parlamento del controllo su quanto in essi disposto.

Anche il terzo comma è norma sul procedimento, dettata per

l'ipotesi di rifiuto di approvazione. Che questo sia comunicato per il

tramite del Presidente del Consiglio, è semplice corollario del

sistema adottato dal primo comma, del quale si è ora discorso; che, in

detta ipotesi, la Regione sia obbligata a deliberare un nuovo statuto,

discende a sua volta dall'art. 123 Cost., prescrivente, come pure si è

rammentato, che ogni Regione debba avere un suo statuto, approvato dal

Parlamento.

Tale essendo l'oggetto della disposizione del terzo comma dell'art.

6, deve concludersi che essa non vieta che le Regioni interessate

possano eventualmente esperire i rimedi loro spettanti, in forza di

altre norme, a tutela della propria potestà di autorganizzazione.

Così rettamente interpretata, la disposizione stessa non è lesiva

dell'autonomia statutaria delle Regioni.

6. - Neppure contrasta con le norme costituzionali che garantiscono

l'autonomia regionale la disposizione dell'art. 10, ai sensi della

quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della

legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 Cost., sono

abrogate le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i

nuovi principi. Lo ha, d'altronde, esplicitamente ammesso, nella

discussione orale, la difesa della Regione del Veneto, con la sola

riserva che l'effetto abrogativo sia differito (come si può desumere

dal contesto dei due commi di cui si compone l'art. 10) al decorso di

novanta giorni senza che la Regione abbia provveduto ad apportare alle

proprie leggi le necessarie modificazioni, conseguenti al mutamento dei

principi.

Infatti, dal momento che per l'art. 117 Cost. le leggi regionali

incontrano il limite dei principi delle leggi statali, è perfettamente

logico che non possano seguitare validamente ad avere vigore quando

vengano a contrastare con principi della legislazione statale succeduti

a quelli anteriormente presenti nel sistema. È perciò che il secondo

comma dell'art. 10 impone alle Regioni di adeguare le loro leggi alla

nuova situazione determinatasi nel diritto positivo, entro novanta

giorni.

L'art. 10 viene tuttavia censurato sotto il profilo che, stante la

separazione di competenze normative tra lo Stato e le Regioni, non

sarebbe configurabile che il sopravvenire di nuovi principi delle leggi

statali produca un effetto abrogativo di norme legislative regionali:

l'art. 10 avrebbe, invece, potuto prevedere - si sostiene - la

invalidazione successiva di queste ultime.

Ma siffatta censura muove da premesse che non possono essere

accolte. Tra la competenza legislativa dello Stato e quella delle

Regioni sulle materie elencate nell'art. 117 non c'è netta separazione

di materie: sulla stessa materia, al contrario, devono concorrere la

legge statale e la legge regionale, l'una ponendo (e potendo

successivamente modificare) i principi fondamentali, all'altra essendo

riservato porre le norme ulteriori. E perciò, in conseguenza del

subentrare, nella legislazione statale, di nuovi principi (espressi od

impliciti che siano), bene può verificarsi l'abrogazione di precedenti

norme regionali ove ricorrano in concreto gli estremi richiesti

dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al

codice civile, per aversi abrogazione.

Ciò non toglie che quando il contrasto tra principi di fonte

statale e norme regionali anteriori non si configuri in termini di vera

e propria incompatibilità, tale da dar luogo ad abrogazione, possa

proporsi una questione di legittimità costituzionale delle norme

regionali diventate difformi dai nuovi principi, essendo la

legislazione regionale costituzionalmente subordinata al rispetto dei

principi fondamentali delle leggi statali.

7. - Sono censurate anche le disposizioni del terzo e quarto comma

dell'art. 11, assumendosi che dettano una disciplina eccessivamente

analitica, invadendo così l'autonomia statutaria delle Regioni.

Anche queste censure non sono fondate, perché le disposizioni

impugnate si limitano a fare applicazione del principio generale che la

formula di promulgazione delle leggi sia ricapitolativa del

procedimento (inteso in senso largo) della loro formazione. E tali

sono, appunto, le formule previste dalle disposizioni di cui è

questione, come facilmente risulta raffrontandone il contenuto con

l'art. 127 della Costituzione.

8. - Altre censure hanno ad oggetto disposizioni contenute nel Capo

II e nel Capo III del Titolo V della legge n. 62, relativi -

rispettivamente - ai controlli dello Stato sugli atti amministrativi

delle Regioni ed ai controlli regionali sugli atti degli enti locali

minori (Provincie, Comuni e loro consorzi).

Iniziando dal Capo II, è da premettere che, alla stregua del

chiaro disposto dell'art. 125 Cost., la legge impugnata poteva

validamente disporre anche dettando norme particolari e di dettaglio,

la materia essendo riservata alla competenza legislativa dello Stato.

Risulta palese, pertanto, la infondatezza delle censure agli artt.

48 e 49, perché, contrariamente a quanto affermato dalle Regioni

ricorrenti, la prefissione del quorum della maggioranza assoluta

affinché le deliberazioni amministrative regionali divengano esecutive

dopo essere state rinviate dalla commissione di controllo (art. 48),

ovvero affinché siano immediatamente eseguibili per ragioni di urgenza

(art. 49), integra senza dubbio un aspetto della disciplina dei

controlli.

Nel primo caso, infatti, la legge determina a quali condizioni il

controllo sospensivo di merito sia superabile; nel secondo caso,

precisa i termini e le modalità dell'esercizio del controllo di

legittimità sulle deliberazioni dichiarate urgenti.

9. - Per quel che riguarda poi le disposizioni del Capo III,

disciplinanti i controlli sugli enti locali minori, è da rammentare

anzitutto che l'art. 130 Cost., nel suo primo comma, riserva

testualmente alla legge dello Stato di regolare il modo di composizione

dei comitati regionali chiamati ad esercitarli: infatti, la locuzione

"legge della Repubblica", ivi adoperata, sta certamente a significare

"legge dello Stato", analogamente a quanto si riscontra abitualmente

nelle altre disposizioni comprese entro il Titolo V della Parte seconda

della costituzione (così, ad esempio, nell'art. 117, ultimo comma;

nell'art. 118, primo comma, nell'art. 119, commi primo ed ultimo,

ecc.).

Deve altresì osservarsi, in secondo luogo, che - nonostante

qualche perplessità cui potrebbe dar luogo la dizione letterale

dell'art. 130 confrontata con quella dell'art. 125 - l'intera materia

dei controlli sugli enti locali non risulta attribuita ad alcuna tra le

competenze normative regionali. Non è materia statutaria, perché

manifestamente non rientrante nella "organizzazione interna delle

Regioni"; ma nemmeno è prevista tra le potestà legislative elencate

nell'art. 117 o comunque inclusa nell'una o nell'altra di esse.

E poiché nel sistema costituzionalmente adottato non si danno

competenze legislative regionali che non siano tassativamente stabilite

in Costituzione od in altra legge costituzionale, non è ipotizzabile

una attribuzione di potestà normativa operata implicitamente dall'art.

130, nel conferire ad un organo della Regione le funzioni di controllo

sugli atti degli enti locali.

Queste due premesse sono sufficienti a dimostrare la non fondatezza

anche delle questioni sollevate (peraltro, in termini generici) nei

confronti degli artt. 55, 56, 59, 60, 61 e 62 della legge n. 62.

Può soggiungersi, ad abbondanza e con particolare riferimento alle

argomentazioni sviluppate oralmente nella pubblica udienza, che l'art.

55, disciplinando il modo di elezione da parte dei consigli regionali

degli esperti destinati a far parte dei comitati di controllo, incide

sopra un oggetto indubbiamente attinente alla composizione dell'organo.

A sua volta, l'art. 62, prescrivente che il controllo sugli atti degli

enti locali adottati nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle

Regioni spetti alla Commissione di controllo di cui all'art. 41,

appare, oltre tutto, perfettamente logico, dal momento che dette

funzioni non cessano di essere imputabili alle Regioni per la

circostanza che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente (lo

stesso art. 62, d'altronde, nel secondo e nel terzo comma, non manca di

dettare norme a tutela dell'interesse delle Amministrazioni regionali

deleganti al corretto esercizio delle attività delegate).

Considerazione a parte merita l'art. 58, secondo comma, che viene

censurato, sia laddove dispone che agli esperti, membri dei comitati di

controllo, sia attribuita una indennità per ogni giorno di seduta, sia

laddove prescrive che le modalità di tale indennità siano determinate

"nel regolamento".

La prima censura non è fondata, poiché la norma non fa che

escludere, in applicazione di un principio di buona amministrazione,

che tra le Regioni e gli esperti membri dei comitati di controllo possa

comunque costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo

impiegatizio, che - tra l'altro - potrebbe lederne l'indipendenza

nell'esplicazione delle loro mansioni. È invece fondata l'altra

censura, perché - anche a prescindere dall'ambiguità del rinvio ad un

regolamento non meglio precisato - la legge statale non può

validamente prestabilire quale sia lo strumento idoneo e legittimo per

la determinazione, da parte delle Regioni, della misura e delle

modalità dell'indennità giornaliera in parola.

10. - Un ultimo gruppo di censure si rivolge agli artt. 65 e 67.

L'art. 65, facendo obbligo alle Regioni di provvedere

all'organizzazione dei propri uffici esclusivamente con personale

comandato degli enti locali o delle Amministrazioni dello Stato,

contrasterebbe, in particolare, con il par. VIII delle disposizioni

transitorie e finali della Costituzione, il quale, ponendo la medesima

regola, fa salvi tuttavia i casi di necessità. Peraltro, come è stato

concordemente riconosciuto dalla difesa dello Stato e dalle difese

delle Regioni, tale questione può ritenersi superata interpretando

l'art. 65 della legge in senso restrittivo come norma temporanea

unicamente rivolta a disciplinare la fase del primo impianto degli

uffici regionali, esaurita la quale trova diretta applicazione l'ultimo

comma del menzionato par. VIII.

A sua volta, l'art. 67 è censurato, così nella parte in cui

prescrive che le norme sullo stato giuridico ed economico del personale

di ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico

ed il trattamento economico del personale statale, come pure nella

parte terminale, in cui vieta alle Regioni di disporre un trattamento

economico più favorevole di quello spettante al personale statale.

Quest'ultima censura non è fondata. La materia dello stato

giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della

organizzazione degli uffici, che l'art. 117, primo alinea, Cost.

attribuisce alla potestà legislativa delle Regioni, entro il limite

(oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle

altre Regioni nonché degli obblighi internazionali dello Stato), dei

principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

Bene pertanto la legge n. 62 del 1953 poteva porre il principio

testé riferito senza invadere la competenza legislativa regionale;

né, d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme

costituzionali, che anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di

buona amministrazione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente

osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici.

È invece fondata la questione concernente la prima parte dell'art.

67, perché, ove la legge regionale dovesse uniformarsi alle norme

(anziché ai principi) di fonte statale, verrebbe ad assumere

inammissibilmente contenuto meramente integrativo.

D'altro lato, ove la disposizione in oggetto fosse da interpretare

come se avesse riferimento ai principi, sarebbe pleonastica, poiché il

limite dei principi della legislazione statale sul pubblico impiego

già deriva dalla prima parte del ricordato art. 117 Cost. ed è

pertanto fuori dubbio che a tali principi dovranno conformarsi le leggi

regionali in materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58, secondo

comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e

funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella

misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento", e dell'art.

67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il

trattamento economico del personale di ruolo regionale devono

uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento

economico del personale statale;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti degli artt.

6, primo e terzo comma, 10, 11, terzo e quarto comma, 48, 49, 55, 56,

59, 60, 61 e 62 della legge predetta, in riferimento agli artt. 5, 115,

117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,

la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 65,

in riferimento alla VIII disposizione transitoria della Costituzione;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli artt. l,

2, 3, 4, 5, 6, comma secondo, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19 a 39, 46, n. 1,

e 47.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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