Art. 67 — Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico piu' favorevole. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale".

Testo vigente dal 9 marzo 1972

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 40/1972

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1972

    La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici che l'art. 117, primo alinea, Cost., attribuisce alla potestà legislativa delle Regioni, entro il limite - oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, nonché degli obblighi internazionali dello Stato - dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali: per conseguenza l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel fissare il principio che vieta alle regioni di disporre per il personale di ruolo regionale un trattamento economico più favorevole di quello spettante al personale statale, non invade la competenza legislativa regionale ne', d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme costituzionali, ché anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di buona amministrazione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici.

    Art. 58 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 67 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 6 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 10 Costituzione e funzionamento degli organi regionali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1972

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 marzo 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1972, n. 65), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art67 · fonte del testo

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