Art. 130
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 53 della Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla spesa pubblica, fa riferimento alla "capacità contributiva" dei soggetti e con ciò, mentre da un lato impone che a maggior capacità corrisponda un maggior concorso da realizzarsi con il criterio della progressività, dall'altro esclude che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacità manchi del tutto. Non è quindi esatto che l'art. 53 Cost. esiga che ad ogni reddito, indipendentemente dalla sua entità, debba necessariamente corrispondere un prelievo di imposta. D'altra parte il principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma secondo, Cost., al quale lo Stato deve ispirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale, presuppone (fra l'altro) che a nessuno l'imposizione fiscale tolga quei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell'uomo. Non contrastano, quindi, ed anzi trovano fondamento, in tali principi gli artt. 130 e 139 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (e successive modifiche), in virtù dei quali i cittadini con reddito inferiore a lire 960 mila sono esenti dall'imposta complementare e l'importo dovuto a titolo di imposta complementare non può mai superare la differenza tra il reddito complessivo e le lire 960 mila. Ed è perciò infondata la questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo di una pretesa ingiustificata disparità di trattamento a scapito dei contribuenti percettori di redditi di poco o di molto superiori a tale cifra.
Art. 53 cost. · Art. 130 Testo unico imposte dirette · Art. 138 Testo unico imposte dirette · Art. 139 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1964 al 1 gennaio 1974. 26 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Presupposto dell'impostaaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 130
tolto: Presupposto dell'imposta e' il possesso di un reddito complessivo netto superiore alle lire 540.000 annue al lordo delle quote esenti previste dall'art. 138.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art130 · fonte del testo
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