Art. 388 c.p. — Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

[1]Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

[2]La stessa pena si applica a chi elude ((...)) l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito.

[3]La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale.

[4]E' altresi' punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprieta' industriale, viola il relativo ordine.

[5]Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

[6]Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

[7]Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

[8]La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

[9]Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 9 dicembre 2023

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 338/2000

    Parametro
    24 luglio 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con l'ordinanza in epigrafe…

    Art. 138 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 388 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 284/1988

    Parametro
    10 marzo 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Codogno con ordinanza del 7 luglio 1987 (r.o. 518/87). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore:…

    Art. 3 cost. · Art. 388 c.p. · Art. 87 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto al delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 del codice), l'articolo 393 del progetto definitivo stabiliva che «la pena si applica a colui, che elude l'esecuzione di ogni altro provvedimento del giudice, che concerna l'affidamento di minori, ecc.». La Commissione parlamentare esattamente osservò che le parole «ogni altro» erano superflue, perchè l'oggetto dei provvedimenti è specificato nella disposizione. Ho ritoccato quindi in tal senso la formula della disposizione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 146

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2018 al 9 dicembre 2023. 39 parole tolte.

La stessa pena si applica a chi elude tolto: l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancoraaggiunto: ... l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art388 · fonte del testo

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