Art. 78 c.p. — Limiti degli aumenti delle pene principali

[1]Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:

  • 1)trenta anni per la reclusione;
  • 2)sei anni per l'arresto;
  • 3)lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. 169a

[2]Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite e' detratta in ogni caso dall'arresto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274

169a

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l'art. 58, comma 4) che "In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non puo' comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice". Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n. 163, ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che l'entrata in vigore della modifica al numero 3), comma 1 del presente articolo e' prorogata al 2 gennaio 2002.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel progetto definitivo l'articolo 82 stabiliva i limiti degli aumenti delle pene principali e accessorie nel concorso di reati, fissando però tali limiti soltanto in relazione al concorso di più pene della medesima specie. Se invece si trattava di più reati importanti pene temporanee detentive di specie diversa, valeva la regola dell'articolo 78 del progetto stesso, per la quale tali pene si dovevano applicare tutte indistintamente e per intero (senza alcun limite speciale), riservandosi per ultima l'esecuzione dell'arresto. Ripresa in esame questa disposizione, mi parve equo stabilire un limite anche per il cumulo di pene di specie diversa, sussistendo pure in questo caso quella ragione di evitare esorbitanze, che determinò la fissazione del limite per il cumulo di pene della medesima specie. Ho perciò introdotto le opportune modificazioni nella predetta disposizione, sdoppiandola anche; così che ad essa ora corrispondono l'articolo 78 (limiti degli aumenti delle pene principali) e l'articolo 79 (limiti degli aumenti delle pene accessorie) del codice. L'articolo 78, pertanto, prevede in primo luogo il caso del concorso di più reati che importano pene detentive temporanee della medesima specie, e riproduce le regole limitative della prima parte dell'articolo 82 del progetto. In secondo luogo (ed è questa la disposizione nuova) l'articolo 78 contempla l'ipotesi del concorso di reati che importano pene detentive temporanee di specie diversa, stabilendo che la durata delle pene non può superare complessivamente gli anni trenta, e che la parte di pena, eccedente tale limite, deve essere detratta in ogni caso dall'arresto, il quale, a norma dell'articolo 74, deve essere eseguito per ultimo. In altre parole le pene detentive temporanee di specie diversa si applicano distintamente (cioè non vengono unificate in una unica pena) e successivamente (cioè prima viene eseguita la reclusione, e poi, ininterrottamente, l'arresto), ma in modo che la durata complessiva dello stato di detenzione non duri più di trent'anni. E poichè l'arresto, concorrente con la reclusione, deve sempre essere eseguito dopo che sia terminata l'esecuzione della pena della reclusione, la parte eccedente i trent'anni deve andare in ogni caso a diminuzione della durata dell'arresto, e non della reclusione. Così, ad esempio, supponendo che il condannato avesse riportato ventisei anni di reclusione e cinque d'arresto, la durata complessiva del suo stato di detenzione, senza la predetta limitazione, dovrebbe estendersi a trentun anni. In conseguenza, però, della nuova disposizione, la durata stessa è ridotta a trent'anni, ma l'anno eccedente deve essere detratto dall'arresto, e non dalla reclusione. Il condannato stesso dovrà scontare prima l'intera pena della reclusione (ventisei anni, e non venticinque, come accadrebbe invece se la detrazione dell'eccesso avvenisse in relazione alla reclusione), e poi quella dell'arresto, diminuita di un anno, cioè ridotta da cinque a quattro anni. È giusto, infatti, che il beneficio non vada a detrimento della pena per il reato o per i reati più gravi. Con le modificazioni a cui ho accennato, il condannato viene a trovarsi, evidentemente, in una condizione assai migliore di quella che gli era fatta dal progetto. Stabilito il limite non solo per pene della medesima specie, ma altresì per quelle di specie diversa, la limitazione può anche funzionare due volte, rispetto allo stesso condannato, che abbia commesso reati punibili con pene della medesima specie, e reati punibili con pene diverse. In tal caso, invero, il giudice procederà prima al cumulo delle pene della medesima specie osservando il relativo limite, e poi al cumulo delle pene di specie diversa, rispettando il limite anche per queste stabilito. Devo peraltro avvertire che il limite del quintuplo, fissato per il cumulo di pene della medesima specie, non è ripetuto per il cumulo di pene di specie diversa, perchè l'applicazione di tale ulteriore limitazione avrebbe potuto cagionare notevoli incongruenze. Così, ad esempio, nel caso di un condannato a quindici giorni di reclusione e a tre anni di arresto, ove fosse da osservarsi il limite del quintuplo, la durata complessiva della pena da scontarsi sarebbe soltanto di settantacinque giorni di reclusione; e nell'ipotesi di condanna a cento lire di multa e diecimila lire di ammenda, se esistesse il limite del quintuplo, la pena si ridurrebbe a cinquecento lire di multa.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 51

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 4 aprile 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l'art. 58, comma 4) che "In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non puo' comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice". Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n. 163, ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che l'entrata in vigore della modifica al numero 3), comma 1 del presente articolo e' prorogata al 2 gennaio 2002.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art78 · fonte del testo

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