Art. 127
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale quando il giudice a quo non esprime una adeguata motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza neanche indicare degli elementi da cui si possa almeno desumerla, si' che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - dell'art. 127, terzo comma, lett. d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la facoltà, e non l'obbligo, della rivalsa di quanto versato per ritenuta d'acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al pagamento di rendite vitalizie).
Art. 53 cost. · Art. 127 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1962 al 1 gennaio 1974. 236 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Persone obbligate in luogo di altri al pagamento dell'imposta sui redditi di categoria A e C/2aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 127
tolto: Le persone giuridiche private e pubbliche, ancorche' parificate agli effetti tributari all'Amministrazione statale, le societa' ed associazioni di ogni genere, gli imprenditori ed i professionisti sono obbligati al pagamento dell'imposta con obbligo di rivalsa per i redditi indicati dall'art. 87 corrisposti ai prestatori di lavoro. La rivalsa deve essere operata in ciascun periodo di paga mediante ritenuta all'atto della corresponsione dei redditi. In caso di mancato esercizio della rivalsa l'imposta e' nuovamente riscossa mediante iscrizione a ruolo a nome del prestatore di lavoro. I soggetti indicati nel comma precedente debbono osservarne le disposizioni anche quando, in relazione ad attivita' svolte in Italia nel loro interesse, corrispondono i redditi di cui all'art. 87 a prestatori di lavoro dipendenti da imprese estere non aventi stabile organizzazione in Italia. Sono obbligati al pagamento dell'imposta con facolta' di rivalersene verso i reddituari mediante ritenuta:
tolto: a) gli organizzatori di lotterie in genere per le vincite da essi dovute;
tolto: b) i soggetti tassabili in base al bilancio e le aziende ed istituti di credito per gli interessi e premi dovuti aventi natura di redditi di capitale;
tolto: c) le imprese assicuratrici per gli interessi compresi nelle somme dovute in dipendenza di contratti di capitalizzazione ed assicurazione;
tolto: d) le imprese assicuratrici e gli altri enti e societa' per le somme dovute in dipendenza di vitalizi comunque costituiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art127 · fonte del testo
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