Art. 109
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Siccome alla luce del diritto vivente si ritiene che i proventi netti degli ospedali civili non rientrano nella nozione di reddito tassabile con imposta di ricchezza mobile e che, quindi, questi non sono soggetti passivi del relativo rapporto tributario, ne consegue che non è configurabile il lamentato eccesso di delega prospettato accogliendo una diversa e contraria interpretazione della normativa impugnata (non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 105, 109 e 119 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.).
Art. 76 cost. · Art. 105 Testo unico imposte dirette · Art. 109 Testo unico imposte dirette · Art. 119 Testo unico imposte dirette
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria), e dell'art. 109, lett. c, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in ri…
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 8 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria · Art. 109 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Svalutazioni, ammortamenti e spese
tolto: Non sono detraibili:
tolto: a) le minusvalenze derivanti da svalutazioni non registrate in conformita' alla disposizione del secondo comma dell'art. 44;aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 109
tolto: b) gli ammortamenti non registrati in conformita' alla disposizione del secondo comma dell'art. 44 e quelli relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione della lettera c) dell'art. 43;
tolto: c) le spese indicate alla lettera d) dell'art. 43 non risultanti dalla prescritta registrazione cronologica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art109 · fonte del testo
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