Art. 176
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARE…
Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 84 Testo unico imposte dirette
La questione, sollevata con l'ordinanza 3 marzo 1967 della Commissione distrettuale delle imposte di Gubbio, sulla legittimità costituzionale dell'art. 176 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), è manifestamente infondata considerato che questa Corte con sent. n. 77 del 3 luglio 1967 ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale e che non sono state addotte ne' sussistono ragioni perché ci si debba discostare dalla precedente decisione.
Art. 53 cost. · Art. 176 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'art. 176 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. sulle imposte dirette) secondo cui nel ruolo relativo ad ogni periodo di imposta si iscrive a titolo provvisorio il tributo corrispondente all'imponibile del penultimo o dell'ultimo anno precedente, risponde al vigente sistema di tassazione, c.d. "a consuntivo" il quale importa che il tributo viene iscritto sui ruoli prima del tempo a cui si riferisce, quando la misura precisa del reddito, non ancora maturato, è inconoscibile, e si può soltanto presumere. La iscrizione provvisoria non è irrazionale poiché evita, di regola, la formazione dei ruoli supplettivi e perché risponde al quod plerunque accidit prevedere la formazione di un imponibile per lo meno uguale nell'anno o nei due anni seguenti. Ad ogni modo, se l'imponibile dovesse risultare inferiore a quello registrato provvisoriamente il contribuente può ottenere il rimborso in sede di conguaglio; pertanto, in ultima istanza, egli paga l'imposta sul reddito accertato, cioè in ragione della sua capacità contributiva. L'art. 53 Cost. non risulta quindi violato; ne' la provvisoria tassazione di un reddito presunto come reddito reale da' luogo a problemi di eguaglianza ex art. 3 Cost.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 70 cost. · Art. 71 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 176
aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art176 · fonte del testo
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