Art. 84
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARE…
Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 84 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1971 al 1 gennaio 1974. 300 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Redditi esenti dall'imposta
tolto: Sono esenti dall'imposta:
tolto: a) l'assegno annuo del Presidente della Repubblica;
tolto: b) i redditi degli ambasciatori e degli altri agenti diplomatici degli Stati esteri, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato;aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 84
tolto: c) i redditi dei consoli e degli agenti consolari, dei funzionari e degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato, a condizione di reciprocita';
tolto: d) le retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori Roma, ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' non stabili;
tolto: e) le paghe e competenze spettanti ai militari delle Forze armate dello Stato di grado inferiore a quelli dei sottufficiali o equiparati, in attivita' di servizio;
tolto: f) i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo puramente caritativo;
tolto: g) le somme erogate dalle imprese a titolo di liberalita' in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti, fino a concorrenza del cinque per cento del reddito dichiarato, quando scopo specifico della liberalita' e' la istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza;
tolto: h) gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende ed istituti di credito a regioni, province, comuni, opere pie ed altri enti pubblici;
tolto: i) redditi che vengono realizzati da societa' cooperative e da associazioni comunque costituite mediante la manipolazione, trasformazione o alienazione, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, a mezzadria o colonia.
tolto: l) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di Studio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art84 · fonte del testo
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