Art. 136
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 136, lettera b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -…
Art. 136 Testo unico imposte dirette
L'art. 136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante le imposte dirette, nella parte in cui limita la detraibilità degli oneri da redditi di lavoro subordinato al venti per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, non viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la diversità di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione nella diversità obiettiva di situazioni economiche tra le due categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la produzione del reddito. E ragionevolmente il legislatore ha limitato tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese, non essendo ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passività o perdite - quali si riscontrano nell'attività dei lavoratori autonomi - ed ha inoltre determinato le stesse spese di produzione dei lavoratori subordinati in misura forfettaria. Ne' sussiste contrasto tra detta norma e gli artt. 30, 31 e 37 Cost., in quanto, secondo i principi del nostro ordinamento tributario, il carattere peculiare degli oneri deducibili è di essere "inerenti alla produzione del reddito" del lavoratore, e non già erogazioni del reddito già prodotto, cosicché rientrano certamente in quest'ultima categoria, e non nelle spese necessarie per la produzione di reddito, quelle sostenute dalla famiglia per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surrichiamati - della questione di legittimità costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che essa, a causa della mancata deducibilità dal reddito della moglie lavoratrice di quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli nelle ore che costei deve dedicare all'attività lavorativa, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altresì i principi della tutela dell'istituto familiare, del dovere-diritto dei genitori all'istruzione ed al mantenimento dei figli e della parità di sesso in materia di lavoro).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 31 cost. · Art. 53 cost.
La detraiblita` delle spese mediche dal reddito imponibile non e` secondo la Costituzione necessariamente generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 32 e 53 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136, comma secondo, d.P.R. 29 gennaio 1958 n, 645, modificato dall'art. 5 l. 4 dicembre 1962 n. 1682, per quanto attiene al limite massimo di detraibilita` fissato in L. 360.000 dal reddito di lavoro subordinato per spese, passivita` e perdite, inerenti alla produzione del reddito stesso, nella misura del 20% ritenuto applicabile alle spese mediche e chirurgiche).
Art. 32 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 · Art. 136 Testo unico imposte dirette
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. c), del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del 29 novembre 1976, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982. F.…
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 136 Testo unico imposte dirette
dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARE…
Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 84 Testo unico imposte dirette
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le ordinanze della Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano, riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 136 lett. b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; ordina la restituzione degli atti alla Commissione distrettuale delle imposte di Coneglia…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 136 Testo unico imposte dirette · Art. 63 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con decreto del 29 gennaio 1958, n. 645) nella parte in cui, tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte cos…
Art. 136 Testo unico imposte dirette
ordina che siano restituiti gli atti alla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Polistena. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE…
Art. 76 cost. · Art. 53 cost. · Art. 136 Testo unico imposte dirette · Art. 5 Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
Qualora sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale di una norma, senza far menzione che essa è stata sostituita da altra norma, la Corte costituzionale ordina la rimessione degli atti al giudice a quo, per un riesame della rilevanza della questione.
Art. 76 cost. · Art. 136 Testo unico imposte dirette · Art. 5 Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 · Art. 143 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1970 al 1 gennaio 1974. 192 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Oneri detraibili
tolto: Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:
tolto: a) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sempreche' siano indicati il percipiente e il suo domicilio;
tolto: b) le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 136
tolto: c) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali e' obbligato per legge;
tolto: d) le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente articolo 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi. Per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni, le spese considerate alla lettera d) del comma precedente sono in ogni caso valutate nella misura del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, si applica la disposizione dell'articolo 93.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art136 · fonte del testo
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