Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 160/1970

    Ha colpito questo articolo
    18 novembre 1970

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 136, lettera b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -…

    Art. 136 Testo unico imposte dirette

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  • Sentenza n. 284/1985

    Questione infondata
    13 novembre 1985

    L'art. 136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante le imposte dirette, nella parte in cui limita la detraibilità degli oneri da redditi di lavoro subordinato al venti per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, non viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la diversità di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione nella diversità obiettiva di situazioni economiche tra le due categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la produzione del reddito. E ragionevolmente il legislatore ha limitato tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese, non essendo ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passività o perdite - quali si riscontrano nell'attività dei lavoratori autonomi - ed ha inoltre determinato le stesse spese di produzione dei lavoratori subordinati in misura forfettaria. Ne' sussiste contrasto tra detta norma e gli artt. 30, 31 e 37 Cost., in quanto, secondo i principi del nostro ordinamento tributario, il carattere peculiare degli oneri deducibili è di essere "inerenti alla produzione del reddito" del lavoratore, e non già erogazioni del reddito già prodotto, cosicché rientrano certamente in quest'ultima categoria, e non nelle spese necessarie per la produzione di reddito, quelle sostenute dalla famiglia per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surrichiamati - della questione di legittimità costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che essa, a causa della mancata deducibilità dal reddito della moglie lavoratrice di quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli nelle ore che costei deve dedicare all'attività lavorativa, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altresì i principi della tutela dell'istituto familiare, del dovere-diritto dei genitori all'istruzione ed al mantenimento dei figli e della parità di sesso in materia di lavoro).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 31 cost. · Art. 53 cost.

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  • Sentenza n. 134/1982

    Questione infondata
    14 luglio 1982

    La detraiblita` delle spese mediche dal reddito imponibile non e` secondo la Costituzione necessariamente generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 32 e 53 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136, comma secondo, d.P.R. 29 gennaio 1958 n, 645, modificato dall'art. 5 l. 4 dicembre 1962 n. 1682, per quanto attiene al limite massimo di detraibilita` fissato in L. 360.000 dal reddito di lavoro subordinato per spese, passivita` e perdite, inerenti alla produzione del reddito stesso, nella misura del 20% ritenuto applicabile alle spese mediche e chirurgiche).

    Art. 32 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 · Art. 136 Testo unico imposte dirette

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1970 al 1 gennaio 1974. 192 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Oneri detraibili

tolto: Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:

tolto: a) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sempreche' siano indicati il percipiente e il suo domicilio;

tolto: b) le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 136

tolto: c) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali e' obbligato per legge;

tolto: d) le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente articolo 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi. Per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni, le spese considerate alla lettera d) del comma precedente sono in ogni caso valutate nella misura del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, si applica la disposizione dell'articolo 93.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art136 · fonte del testo

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