Art. 3 tutele crescenti — Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

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Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita'. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 6 marzo 2015 al 12 agosto 2018

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3 tutele crescenti, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24201/2025

    29 agosto 2025

    Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024.

    Art. 3 tutele crescenti · Art. 2096 c.c. · Art. 1 Licenziamenti individuali · Art. 10 Licenziamenti individuali

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 333 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11147/2025

    28 aprile 2025

    In tema di licenziamento disciplinare, non sono applicabili retroattivamente le previsioni del c.c.n.l. di settore che, in data successiva all'infrazione contestata e al provvedimento espulsivo, prevedano in relazione ai medesimi fatti una sanzione meramente conservativa, dal momento che l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) e all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel riservare la tutela reintegratoria ai casi di abuso consapevole del potere disciplinare, postula una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, dell'illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla insussistenza del fatto contestato ovvero dalla pacifica riconducibilità del comportamento a una delle fattispecie che le parti sociali, nell'esercizio dell'autonomia negoziale collettiva, hanno previamente qualificato come inidonee a giustificare l'espulsione del lavoratore.

    Art. 3 tutele crescenti · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 280 ↗

Tutte le 23 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 128/2024

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 2024

    Il principio costituzionale della necessaria giustificazione del licenziamento rinviene la sua legittimazione nel «diritto al lavoro» di cui all’art. 4, primo comma, Cost. ed è rafforzato dalla «tutela» del lavoro riconosciuta art. 35, primo comma, Cost.L’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, in cui si esprime il vincolo di subordinazione e che connota il rapporto come subordinato, si accompagna alla specialità della disciplina del recesso datoriale, il quale, a differenza del recesso nel rapporto di lavoro autonomo e più in generale nei rapporti di durata, ingloba la ragione su cui si fonda, elevandola e conformandola come causa tipica dell’atto. Il licenziamento, salvo particolari e nominate ipotesi, non può essere acausale (ad nutum): per speciale prescrizione imperativa, esso deve fondarsi su una causa declinata come «giusta causa» (ex art. 2119 cod. civ.) oppure come «giustificato motivo» (ex art. 3 della legge n. 604 del 1966). Se mancano una giusta causa o un giustificato motivo, il licenziamento viola la regola legale della necessaria causalità del recesso, prima ancora che quella della sua necessaria giustificatezza. La disciplina delle conseguenze di tale radicale illegittimità rimane, comunque, nella discrezionalità del legislatore, sempre che essa appronti una tutela adeguata e sufficientemente dissuasiva del recesso acausale e, più in generale, del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost., l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede che la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si applichi anche nelle ipotesi ove sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. La disposizione censurata dal Tribunale di Ravenna, nello stabilire la radicale irrilevanza dell’insussistenza del “fatto materiale” in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – quale che sia la qualificazione che il datore di lavoro dia al “fatto insussistente”, vuoi contestandolo al lavoratore come condotta inadempiente che in realtà non c’è stata, vuoi indicandolo come ragione di impresa che in realtà non sussiste – viola il principio della necessaria causalità del recesso datoriale e apre una falla nella disciplina complessiva di contrasto ai licenziamenti illegittimi. La tutela reintegratoria, prevista nei casi più gravi, risulta così fortemente indebolita, in quanto aggirabile ad libitum dal datore di lavoro, seppur a fronte del “costo” della compensazione indennitaria. Un simile recesso offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro, in quanto, nella sostanza, è un licenziamento pretestuoso – senza causa –, che si colloca a confine con un licenziamento discriminatorio. Tutto ciò determina un difetto di sistematicità, che ridonda in una irragionevolezza della differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo). (Precedenti: S. 125/2022 - mass. 44898-44899; S. 59/2021 - mass. 43754).

    Art. 3 tutele crescenti · Art. 76 cost.

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  • Sentenza n. 194/2018

    Ha colpito questo articolo
    8 novembre 2018

    È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015. Oltre a non essere parte del giudizio principale, l'interveniente non è titolare di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto, in quanto non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti. Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018, con relativa ordinanza dibattimentale, n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017 ).

    Art. 3 tutele crescenti · Art. 1 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive · Art. 2 tutele crescenti · Art. 4 tutele crescenti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 129/2024

    Questione infondata
    16 luglio 2024

    La natura disciplinare del recesso datoriale implica, innanzi tutto, il rispetto delle regole formali e procedurali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, che richiama le garanzie previste dall’art. 7 stat. lavoratori: tra queste, la garanzia procedimentale più importante consiste nell’osservanza del contraddittorio tra datore e lavoratore, quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari. (Precedente: S. 204/1982 - mass. 11572). Sul piano sostanziale, la natura disciplinare del recesso datoriale comporta l’applicabilità del canone generale della proporzionalità, secondo cui l’inadempimento del lavoratore deve essere caratterizzato da una gravità tale da compromettere definitivamente la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41 e 76 Cost., dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede – o non consente – la tutela reintegratoria, a fronte di un licenziamento disciplinare illegittimo, con applicazione della sola tutela indennitaria. Anche se a seguito del d.lgs. n. 23 del 2015 si è ridotta, per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, l’area della tutela reintegratoria rispetto alla disciplina posta dalla legge n. 92 del 2012 – e ancor più rispetto a quella precedente della generale tutela reintegratoria di cui all’art. 18 stat. lavoratori, nel testo vigente fino al 2012 –, rimane, nel complesso, un ancora sufficiente grado di adeguatezza e dissuasività del regime di tutela nei confronti del licenziamento illegittimo e non si è raggiunta la soglia oltre la quale una carente disciplina di contrasto del licenziamento illegittimo entrerebbe in frizione con la tutela costituzionale del lavoro. Il giudizio di adeguatezza del meccanismo risarcitorio forfetizzato utilizzato dal d.lgs. n. 23 del 2015, una volta superata la rigidità collegata all’anzianità ad opera della sentenza n. 194 del 2018, si fonda proprio sulla sua idoneità a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in conflitto del lavoratore e dell’impresa; l’indennizzo previsto dal comma 1 della disposizione censurata costituisce un rimedio con adeguata efficacia deterrente, in cui alla funzione riparatoria si affianca quella dissuasiva e sanzionatoria. Quanto all’asserito eccesso di delega, risulta rispettato il solco dei principi e dei criteri direttivi fissati dal delegante e delle finalità che lo hanno ispirato, nonché il carattere di residualità che la legge delega ha inteso riconoscere alla tutela ripristinatoria. Né la scelta del delegato risulta contraddittoria rispetto alle “specifiche fattispecie” indicate, al plurale, dal delegante per definire le ipotesi di reintegrazione: per favorire l’occupazione dei “nuovi assunti”, che rientra tra gli scopi della legge delega, il legislatore delegato non aveva l’obbligo, ma solamente la facoltà, di prevedere una molteplicità di categorie di vizi di licenziamento disciplinare cui ricollegare la reintegrazione; se il criterio direttivo principale era quello di invertire l’ordine di grandezza dell’ambito applicativo, rendendo recessiva la tutela ripristinatoria rispetto a quella indennitaria, la limitazione ad un’unica fattispecie non solo non eccede la delega quanto alla “lettera” del dato normativo, ma opera all’interno di essa in coerenza con le finalità che la stessa perseguiva). (Precedenti: S. 44/2024 - mass. 46038; S. 7/2024; S. 194/2018).

    Art. 3 tutele crescenti · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art3 · fonte del testo

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