Art. 2 tutele crescenti — Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale

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Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Testo in vigore dal 6 marzo 2015 al 29 febbraio 2024

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2 tutele crescenti, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14458/2026

    15 maggio 2026

    In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in quanto viziata da ultrapetizione, la sentenza di merito che, accogliendo l'impugnativa di un licenziamento orale, aveva disposto la reintegrazione e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria sino alla data dell'effettiva reintegra, senza considerare l'esistenza di un secondo e successivo licenziamento - mai impugnato dal lavoratore ed estraneo al thema decidendum - che in quel giudizio rilevava come fatto storico della cessazione definitiva del rapporto di lavoro).

    Art. 2 tutele crescenti · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 194 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3145/2026

    12 febbraio 2026

    In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.

    Art. 2 tutele crescenti · Art. 1218 c.c. · Art. 1460 c.c. · Art. 2087 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 97 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 604/2025

    10 gennaio 2025

    Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.

    Art. 2 tutele crescenti

    Rassegna di gennaio 2025, p. 98 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 22/2024

    Ha colpito questo articolo
    22 febbraio 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parola «espressamente». La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, nell’individuare il regime sanzionatorio per i licenziamenti nulli, limita la tutela reintegratoria ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge», così violando il criterio di delega dettato dall’art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014, (c.d. Jobs Act), che, demandando al Governo la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, senza una ulteriore limitazione ai casi di nullità “espressamente” prevista. In tal modo la tutela rappresentata dalla reintegrazione del lavoratore assunto a partire dal 7 marzo 2015 e poi illegittimamente licenziato, è stata limitata alle sole nullità testuali, con esclusione di quelle virtuali. Al contrario, muovendo innanzi tutto dall’interpretazione della legge di delega, rileva che nella “lettera” dell’indicato criterio direttivo manchi del tutto la distinzione tra nullità «espressamente» previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma senza l’espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione, con un inedito ribaltamento della regola civilistica dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., che prevede la nullità come sanzione della violazione di norme imperative e la esclude qualora si rinvenga una legge che disponga diversamente; considerazioni convergenti sovvengono anche dal punto di vista dell’interpretazione sistematica. Per effetto di tale pronuncia il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l’espressa e testuale sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque salvo che la legge disponga diversamente. Occorre, però, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. Va infine ribadito che spetta alla responsabilità del legislatore, anche alla luce delle indicazioni enunciate in più occasioni dalla Corte costituzionale, ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell’avvicendarsi di interventi frammentari). (Precedente: S. 150/2020 - mass. 43444).

    Art. 2 tutele crescenti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 194/2018

    Illegittimità dichiarata
    8 novembre 2018

    È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015. Oltre a non essere parte del giudizio principale, l'interveniente non è titolare di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto, in quanto non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti. Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018, con relativa ordinanza dibattimentale, n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017 ).

    Art. 3 tutele crescenti · Art. 1 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive · Art. 2 tutele crescenti · Art. 4 tutele crescenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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