Art. 725 c.p. — Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

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Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 61/1971

    Questione infondata
    22 marzo 1971

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 725 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, senza che siano stati addotti nuovi motivi, e già dichiarata non fondata con sent. n. 159 del 1970.

    Art. 725 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 159/1970

    Questione infondata
    18 novembre 1970

    L'art. 725 c.p. non contrasta con il divieto di censura preventiva di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione. Invero la cernita imposta ai rivenditori di giornali, al fine di escludere dalla diffusione le pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, non ricade sotto l'ambito d'applicazione della norma costituzionale invocata, la quale concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con un provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).

    Art. 725 c.p. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art725 · fonte del testo

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