A proposito del reato di bestemmia (art. 724), la Commissione parlamentare ha fatto alcune osservazioni circa l'opportunità di non distinguere tra la religione dello Stato e gli altri culti ammessi, e circa la necessità di tener presenti le Colonie, alle quali osservazioni ho già in gran parte risposto trattando degli articoli 402 e seguenti. Per la bestemmia la Commissione ha particolarmente rilevato che i culti ammessi non sono neppure menzionati, e che perciò è preferibile la formula accolta per questa contravvenzione nell'articolo 232 della legge vigente di pubblica sicurezza che punisce «il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato», norma che avrà valore «fino a che non andrà in vigore il nuovo codice penale». Ma il termine «bestemmia» si riferisce agli oltraggi alla religione che si professa; per il fedele di qualsiasi religione non è bestemmia vilipendere quei culti che egli crede falsi e tali da condurre a perdizione. Lo Stato italiano professa la Religione Cattolica Apostolica Romana, ed è quindi logico che esso, credente in questa Religione, consideri bestemmie soltanto le invettive o le parole oltraggiose contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerati dalla Religione medesima. Nè con ciò gli altri culti ammessi nello Stato rimangono privi di tutela su questo punto; perchè se lo Stato non può credere in altra religione che non sia la sua, esso nondimeno non può lasciare impunite quelle offese ai culti ammessi, che si manifestano col turpiloquio (art. 726), nel quale può rientrare la maggior parte delle impropriamente dette bestemmie contro i culti ammessi. E neppure vale riferirsi alla legge di pubblica sicurezza, emanata anteriormente al Concordato dell'11 febbraio 1929, perchè fino al Concordato, e specialmente dopo l'emanazione del codice del 1889, fra i culti ammessi era compresa anche la Religione Cattolica, che oggi invece non è culto ammesso, ma religione dello Stato. SIRE! Il nuovo codice penale, come esce dalla lunga elaborazione fattane con l'ausilio di due Commissioni ministeriali, e di una Commissione parlamentare, che sottopose il progetto definitivo a un vaglio minuzioso, fornendomi proposte e suggerimenti, in buona parte accolti, è, si può dirlo con orgoglio, degno delle grandi tradizioni italiane nel campo del diritto penale. Per la più precisa e profonda determinazione dei concetti giuridici fondamentali, esso darà nuovo impulso agli studi di diritto penale e accrescerà prestigio a questo ramo delle scienze giuridiche, a torto, talvolta, ritenuto più facile a comprendersi e ad applicarsi. Per la rinvigorita tutela penale, per la introduzione delle misure di sicurezza, come mezzo normale di prevenzione dei reati, la nuova legislazione renderà più efficace la lotta dello Stato contro la criminalità. Confido che accrescerà pregio al codice anche la formulazione dei precetti, particolarmente curata, dal lato linguistico, in base ai suggerimenti di un eminente scrittore. Non vi è dubbio che l'applicazione del nuovo codice richiederà giudici ben preparati, consapevoli dell'alta missione loro affidata. Ma io sono certo che la Magistratura italiana, la quale per dottrina, cultura e carattere è una delle migliori, assolverà con sicurezza di intuito e con scrupolosa coscienza il compito ora più arduo che la nuova legislazione le assegna. L'amministrazione della giustizia penale, il cui valore politico è preminente, contribuirà per tal modo sempre più efficacemente a quell'opera di consolidamento dello Stato, senza il quale non vi è sicurezza pei cittadini, nè grandezza per la Nazione. Roma, 19 ottobre
Relazione al Codice penale (1930), n. 217