Art. 724 c.p. — Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)). 146 ((La stessa sanzione si applica a chi)) compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

146

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato"".

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 440/1995

    Ha colpito questo articolo
    18 ottobre 1995

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8, primo comma, Cost., l'art. 724, primo comma, del codice penale - che punisce con un'ammenda chiunque pubblicamente bestemmi, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato - , limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", in quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata. Infatti, mentre la bestemmia contro la Divinità può considerarsi punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, di guisa che, già ora, risultano protetti dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati, di cui alla seconda parte della disposizione, si riferisce testualmente soltanto alla "religione dello Stato", e cioè alla religione cattolica. Alla riconosciuta violazione del principio di eguaglianza, in presenza del divieto di decisioni additive, in materia penale, che preclude alla Corte l'estensione della norma alle fedi religiose escluse, consegue il suo annullamento per difetto di generalità. - Sulla esclusione della indeterminatezza della fattispecie di cui all'art. 724, primo comma, cod. pen., dopo la scomparsa dall'ordinamento giuridico della nozione di "religione dello Stato", S. n. 925 del 1988. - In tema di bestemmia, e segnatamente con riguardo alla ricostruzione del bene giuridico protetto dalla norma, S. n. 79 del 1958, che configura quella cattolica come religione dello Stato inteso non più come organizzazione politica ma in quanto società; S. n. 14 del 1973, che individua come oggetto della tutela penale il "sentimento religioso"; S. n. 925 del 1988, che valorizza nella norma la tutela del "buon costume", segnalando al legislatore la necessità "di addivenire ad una revisione della fattispecie", nonché O. n. 52 del 1989. red.: A. Greco

    Art. 724 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 52/1989

    Questione infondata
    16 febbraio 1989

    CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA - BESTEMMIA È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 cod.pen., in relazione all'art. 25, comma secondo, Cost. (per l'asserito contrasto con i principi di legalità e determinatezza della fattispecie penale, cagionato dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, la norma censurata andrebbe intesa come rivolta alla tutela della "religione della maggioranza dei cittadini dello Stato"), essendo stata identica questione già dichiarata non fondata con sentanza n. 925 del 1988 e non avendo il giudice a quo prospettato argomenti nuovi rispetto a quelli confutati con tale pronuncia. - V. S. n. 925/1988.

    Art. 724 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 54/1989

    Questione infondata
    16 febbraio 1989

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 925/1988.

    Art. 724 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 7 cost. · Art. 8 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito del reato di bestemmia (art. 724), la Commissione parlamentare ha fatto alcune osservazioni circa l'opportunità di non distinguere tra la religione dello Stato e gli altri culti ammessi, e circa la necessità di tener presenti le Colonie, alle quali osservazioni ho già in gran parte risposto trattando degli articoli 402 e seguenti. Per la bestemmia la Commissione ha particolarmente rilevato che i culti ammessi non sono neppure menzionati, e che perciò è preferibile la formula accolta per questa contravvenzione nell'articolo 232 della legge vigente di pubblica sicurezza che punisce «il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato», norma che avrà valore «fino a che non andrà in vigore il nuovo codice penale». Ma il termine «bestemmia» si riferisce agli oltraggi alla religione che si professa; per il fedele di qualsiasi religione non è bestemmia vilipendere quei culti che egli crede falsi e tali da condurre a perdizione. Lo Stato italiano professa la Religione Cattolica Apostolica Romana, ed è quindi logico che esso, credente in questa Religione, consideri bestemmie soltanto le invettive o le parole oltraggiose contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerati dalla Religione medesima. Nè con ciò gli altri culti ammessi nello Stato rimangono privi di tutela su questo punto; perchè se lo Stato non può credere in altra religione che non sia la sua, esso nondimeno non può lasciare impunite quelle offese ai culti ammessi, che si manifestano col turpiloquio (art. 726), nel quale può rientrare la maggior parte delle impropriamente dette bestemmie contro i culti ammessi. E neppure vale riferirsi alla legge di pubblica sicurezza, emanata anteriormente al Concordato dell'11 febbraio 1929, perchè fino al Concordato, e specialmente dopo l'emanazione del codice del 1889, fra i culti ammessi era compresa anche la Religione Cattolica, che oggi invece non è culto ammesso, ma religione dello Stato. SIRE! Il nuovo codice penale, come esce dalla lunga elaborazione fattane con l'ausilio di due Commissioni ministeriali, e di una Commissione parlamentare, che sottopose il progetto definitivo a un vaglio minuzioso, fornendomi proposte e suggerimenti, in buona parte accolti, è, si può dirlo con orgoglio, degno delle grandi tradizioni italiane nel campo del diritto penale. Per la più precisa e profonda determinazione dei concetti giuridici fondamentali, esso darà nuovo impulso agli studi di diritto penale e accrescerà prestigio a questo ramo delle scienze giuridiche, a torto, talvolta, ritenuto più facile a comprendersi e ad applicarsi. Per la rinvigorita tutela penale, per la introduzione delle misure di sicurezza, come mezzo normale di prevenzione dei reati, la nuova legislazione renderà più efficace la lotta dello Stato contro la criminalità. Confido che accrescerà pregio al codice anche la formulazione dei precetti, particolarmente curata, dal lato linguistico, in base ai suggerimenti di un eminente scrittore. Non vi è dubbio che l'applicazione del nuovo codice richiederà giudici ben preparati, consapevoli dell'alta missione loro affidata. Ma io sono certo che la Magistratura italiana, la quale per dottrina, cultura e carattere è una delle migliori, assolverà con sicurezza di intuito e con scrupolosa coscienza il compito ora più arduo che la nuova legislazione le assegna. L'amministrazione della giustizia penale, il cui valore politico è preminente, contribuirà per tal modo sempre più efficacemente a quell'opera di consolidamento dello Stato, senza il quale non vi è sicurezza pei cittadini, nè grandezza per la Nazione. Roma, 19 ottobre

    Relazione al Codice penale (1930), n. 217

  • Anno VIII ROCCO. --------------- (1) I lavori principali per la riforma penale sono documentati in 23 volumi di Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, senza contare gli studi che precedettero i progetti preliminari dei due codici, e gli altri relativi alla revisione di questi progetti e dei progetti definitivi. (2) La serie dei progetti che precedettero il codice penale del 1889 si inizia col primo progetto (incompleto) De Falco (1863-64) e prosegue coi progetti della prima Commissione (1866-69), della seconda Commissione (1869-70), del Ministro De Falco (II progetto, 1873), del Ministro Vigliani (1874), del Senato (1875), del Ministro Mancini (1876-78), del Ministro Zanardelli (I progetto, 1883), del Ministro Savelli (1884), del Ministro Taiani (1886), del Ministro Zanardelli (II progetto, 1887-89). Il progetto (incompleto) di un nuovo codice penale, compilato dalla Commissione nominata con R. decreto 14 settembre 1919, n. 1743, venne presentato al Guardasigilli nel gennaio del 1921 e non ebbe altro seguito. (3) Legge di pubblica sicurezza, articoli 214 e segg. che sostituiscono la legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulla regolarizzazione dell'attività delle associazioni, ecc. dei dipendenti dallo Stato; R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, sulla disciplina delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport, ecc.: R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che modifica l'articolo 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro; R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254 sui provvedimenti di P. S. per la Sicilia; R. decreto 29 luglio 1923, n. 1848, sull'esercizio del diritto di riunione e di associazione in Cirenaica, ecc.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 1930

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1995 al 15 gennaio 2000. 10 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, e' punito con tolto: l'ammenda da lire cento a tremila.

tolto: Alla stessa pena soggiace aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art724 · fonte del testo

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