Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1970 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 725 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1969 dal

tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Di Cicco Pucci

Luigi ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23

aprile 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di taluni rivenditori

di giornali imputati della contravvenzione di cui all'art. 725 del

codice penale il tribunale di Spoleto, con ordinanza 6 marzo 1969, ha

sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale della

norma predetta "nell'interpretazione giurisprudenziale della struttura

colposa del reato" e limitatamente all'ipotesi di "diffusione del

materiale scritto e disegnato stampato con carattere di periodicità",

per asserito contrasto con l'art. 21 della Costituzione.

Nell'ordinanza di remissione, sul presupposto che la libertà di

stampa si estende alla possibilità di diffusione capillare degli

stampati, si osserva che la norma impugnata - la quale punisce con la

sola pena della ammenda chiunque espone alla pubblica vista scritti od

oggetti figurati che offendano la pubblica decenza, oppure in luogo

pubblico o aperto al pubblico li offre in vendita o li distribuisce -

esplica una rilevante efficacia intimidatrice nei confronti dei

rivenditori, che si traduce, attraverso la cernita delle pubblicazioni

da escludere dalla diffusione, in una forma di censura preventiva

costituzionalmente vietata per le pubblicazioni stampate periodiche, in

quanto contrastante con il secondo comma dell'art. 21 della

Costituzione.

Il tribunale di Spoleto prospetta inoltre un generico contrasto tra

la norma impugnata e la libertà di stampa.

Viene infine adombrata l'ipotesi che il comportamento imposto agli

edicolanti, implicando una cognizione della nozione di pubblica decenza

che non ammette errori, possa concretare la figura dell'istituto della

c.d. "inesigibilità del dovere giuridico".

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 13 maggio 1969, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione di costituzionalità sollevata.

La difesa dello Stato ha osservato che l'obbligo imposto dalla

norma impugnata non è in alcun modo ricollegabile al concetto di

censura, istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi

dello Stato - e soltanto essi - esercitano autoritativamente una

funzione di sicurezza consistente in un controllo preventivo sulla

stampa, soggiungendo che l'assimilazione alla censura,

costituzionalmente vietata, di altri istituti, che pur implicano una

qualche forma di controllo sugli scritti, è stata già respinta dalla

stessa Corte costituzionale con le sentenze n. 44 del 1960, nn. 31 e

115 del 1957.

L'Avvocatura generale ricorda quindi che il sesto comma dell'art.

21 della Costituzione vieta, tra l'altro, le pubblicazioni a stampa

contrarie al buon costume, mentre consente provvedimenti adeguati

preventivi e repressivi per tutte le relative violazioni, sicché la

norma impugnata appare conforme ai principi costituzionali. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata ad esaminare se non contrasti

con il divieto di censura preventiva di cui all'art. 21 della

Costituzione, o comunque, in genere, con la libertà di stampa, il

disposto dell'art. 725 del codice penale, che commina la pena

dell'ammenda a chiunque espone alla pubblica vista, oppure

pubblicamente offre in vendita o distribuisce, scritti od oggetti

figurati offensivi della pubblica decenza.

Come si evince chiaramente dai limiti segnati dall'ordinanza di

remissione, che si riferisce alla "struttura colposa del reato in

relazione alla diffusione del materiale scritto e disegnato stampato

con carattere di periodicità", l'oggetto specifico del giudizio della

Corte è circoscritto all'ipotesi di diffusione degli stampati

periodici (registrati presso le cancellerie dei tribunali), dei quali

siano noti l'editore, il direttore e lo stampatore.

Occorre innanzitutto ricordare che la cernita imposta ai

rivenditori di giornali al fine di escludere dalla diffusione le

pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, non realizza certamente

una forma di censura costituzionalmente illegittima, giacché il

divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione concerne

la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli

organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un

controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento

contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla

pubblica amministrazione (sentenze della Corte nn. 31 e 115 del 1957;

n. 44 del 1960).

Esclusa quindi l'illegittimità della norma impugnata sotto il

profilo ora delineato, è necessario esaminare se essa non dia luogo

comunque ad una generica limitazione della libertà di stampa,

costituzionalmente garantita.

Giova a questo punto considerare l'effettiva configurazione

dell'obbligo incombente ai rivenditori di giornali, quale risulta da

una corretta lettura dell'art. 725 del codice penale.

È noto che secondo l'interpretazione elaborata dalla più recente

giurisprudenza ordinaria - che a questa Corte appare come l'unica

esatta - i rivenditori di pubblicazioni periodiche non sono tenuti

all'esame integrale e dettagliato delle stesse, prima di esporle in

vendita, ma soddisfano al precetto loro imposto qualora, anche in

rapporto al carattere della singola pubblicazione, ne esaminino almeno

i titoli e le immagini più appariscenti, specie quelle riprodotte in

copertina, esplicando la diligenza media della categoria cui

appartengono.

La semplicità di tali operazioni, che non realizzano figure di

condotta cosiddette inesigibili (sicché è fugato ogni dubbio di

responsabilità oggettiva), non può concretare il pericolo di un

ostacolo alla diffusione della stampa fuori dei limiti segnati

dall'art. 725 del codice penale.

Da quanto finora osservato emerge con sicurezza la compatibilità

della condotta imposta dalla norma penale impugnata con i principi

costituzionali in tema di libertà e diffusione del pensiero. La tutela

della pubblica decenza prevista dall'art. 725 del codice penale

impedisce soltanto, per unanime dottrina e giurisprudenza, la

violazione delle regole di pudicizia o di costumatezza che la civile

convivenza esige siano da tutti osservate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 725 del codice penale sollevata, con l'ordinanza in epigrafe

indicata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari