Gli artt. 723 cod. pen. e 110 t.u. leggi di p.s. - concernenti, rispettivamente, l'esercizio abusivo di un gioco non d'azzardo e l'elencazione dei giochi vietati da parte dell'autorità di pubblica sicurezza - non contrastano con il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. L'elencazione dei giochi non d'azzardo da parte della pubblica Amministrazione, infatti, risponde ad una valutazione da cui non esula il carattere tecnico ed è legittima manifestazione della sua attività normativa. Ne' è violato il principio della riserva di legge in materia penale, quando sia una legge dello Stato a indicare, con sufficiente specificazione, i presupposti, il carattere, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. D'altro canto, trattasi di attività non liberamente consentita ai singoli, ma subordinata al rilascio al gestore di un'autorizzazione, la quale, se può essere negata, può a maggior ragione essere limitata per motivi di pubblico interesse. In ogni caso spettano all'interessato le garanzie amministrative e giurisdizionali, ivi compreso il sindacato del giudice ordinario sulla conformità del divieto all'ordinamento giuridico. Le disposizioni denunziate non violano neppure l'art. 3 Cost., in quanto l'oggetto del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza concerne situazioni differenziate per fattori cronologici, topografici ed ambientali, che giustificano la razionalità della competenza attribuita al questore, nell'ambito della sua provincia, di statuire quali giochi siano da vietare nel pubblico interesse.
Art. 723 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 3 cost.