Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1958 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo

comma, del Codice penale promosso con ordinanza del 18 ottobre 1957 del

Pretore di Martina Franca, emessa nel procedimento penale a carico di

Fumarola Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 301 del 5 dicembre 1957 ed iscritta al n. 96 del Registro ordinanze

1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 19 novembre 1958 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale innanzi al Pretore di Martina Franca a

carico di Fumarola Giuseppe, imputato della contravvenzione di cui

all'art. 724 Cod. pen. "per avere pubblicamente bestemmiato con

invettive contro il Crocifisso all'indirizzo del quale sputava",

all'udienza del 18 ottobre 1957 fu sollevata la questione di

legittimità costituzionale di detto articolo, in riferimento agli

artt. 7 e 8 della Costituzione. Il Pretore ritenne la questione non

manifestamente infondata, e sospese il giudizio, ordinando la

trasmissione degli atti a questa Corte. A sostegno della sua decisione

il Pretore considerò che il reato previsto dall'art. 724, primo comma,

Cod. pen. ha per presupposto la religione cattolica come sola

religione dello Stato, "così come fu sancito dall'antica disposizione

dello Statuto albertino, richiamata dall'art. 1 del Trattato del

Laterano". Un tal presupposto sarebbe venuto meno con l'entrata in

vigore della Costituzione, in quanto l'art. 8 stabilisce la libertà

delle confessioni religiose e la parità tra di loro, onde il contrasto

fra il predetto articolo e il primo comma dell'art. 724 che prevede

come reato l'offesa alla Divinità, ai simboli, alle persone venerate

nella religione dello Stato.

L'ordinanza fu regolarmente notificata, e quindi pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1957, n. 301.

Il 30 novembre 1957 si costituiva in giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni

dell'Avvocatura generale dello Stato. Nelle deduzioni e nella memoria

illustrativa depositata il 6 novembre 1958, l'Avvocatura contesta la

esattezza delle affermazioni dell'ordinanza, sostenendo sostanzialmente

che la tutela penale riguarda la religione cattolica non in quanto

religione dello Stato, ma in quanto religione della quasi totalità del

popolo italiano. Considerato in diritto :

Le argomentazioni esposte nell'ordinanza del Pretore non meritano

accoglimento. Il termine "religione dello Stato", adottato dall'art.

724 del Codice penale, non ha in questa norma il significato e il

valore giuridico che l'ordinanza vorrebbe attribuirgli. Già nella

sentenza n. 125 del 1957, relativa alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 404 Cod. pen., questa Corte mise in luce "la

rilevanza che ha avuto ed ha la religione cattolica in ragione della

antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità

del quale ad essa sempre appartiene". Sostanzialmente in base allo

stesso criterio va decisa la questione presente. La norma dell'art.

724 Cod. pen., come altre dello stesso Codice (artt. 402 a 405), si

riferisce alla "religione dello Stato" dando rilevanza non già a una

qualificazione formale della religione cattolica, bensì alla

circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi

totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare

tutela penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni

sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette. Ciò

sembra potersi desumere, oltre tutto, anche dal fatto che il Codice

penale talora (art. 405), senza speciale motivo, parla non già di

religione dello Stato, ma di religione "cattolica". Ora, questa

universalità di tradizioni e di sentimenti cattolici nella vita del

popolo italiano è rimasta, senza possibilità di dubbio, immutata con

l'avvento della Costituzione. E con essa, per conseguenza, permangono

immutate tutte le ragioni per le quali, nell'art. 724 come in altre

norme del Codice penale, il legislatore ha provveduto a una speciale

tutela dei simboli e delle persone della religione cattolica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del

Pretore di Martina Franca del 18 ottobre 1957, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 724, primo comma, Cod. pen., in riferimento

agli artt. 7 e 8 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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