Corte costituzionale

Sentenza n. 925/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice

penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Pretore di Trento

nel procedimento penale a carico di Deiana Attilio, iscritta al n. 41

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Pretore di Sestri

Ponente nel procedimento penale a carico di Camberini Franco,

iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1986 dal Pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Bonino Emma, iscritta al n. 545 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 17 giugno 1986 dal Pretore di La Spezia

nel procedimento penale a carico di Vezzoli Giovanni, iscritta al n.

686 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 57, prima serie speciale, dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dal Pretore di Monfalcone

nel procedimento penale a carico di Danieli Gianni Luca, iscritta al

n. 698 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno

1987.

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Deiana

Attilio, il Pretore di Trento, con ordinanza del 26 novembre 1985, ha

denunciato, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 724, primo comma, del codice penale, che

punisce con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila chiunque

pubblicamente bestemmia contro la Divinità o i Simboli o le Persone

venerati nella religione dello Stato.

Il giudice a quo prende le mosse dall'Accordo di modificazioni del

Concordato lateranense intervenuto fra la Repubblica italiana e la

Santa Sede il 18 febbraio 1984 e recepito nel nostro ordinamento

attraverso la legge di ratifica ed esecuzione 25 marzo 1985, n. 121:

il punto 1 del Protocollo addizionale - con lo stabilire che "Si

considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato

dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione

dello Stato" - e l'art. 13 del nuovo Concordato - con lo stabilire

che le disposizioni del Concordato non riprodotte nell'Accordo sono

abrogate - hanno determinato la caducazione del concetto di

religione cattolica come sola religione dello Stato (art. 1 del

Trattato concluso fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929;

art. 1 dello Statuto del Regno), così da contrassegnare l'intervento

dello Stato italiano in tema di religione (v. anche il Preambolo

dell'Accordo) come una scelta di vera e propria "neutralità". Tale

scelta, il mutare dei costumi, il crescente secolarismo e la tendenza

del mondo cattolico a rinunciare a privilegi legislativi

imporrebbero, quindi, una "rilettura" dell'art. 724 del codice penale

tale da consentire alla Corte il riesame delle sue precedenti

decisioni di non fondatezza (sentenze n. 79 del 1958 e n. 14 del

1973).

I parametri costituzionali invocati dal giudice a quo

risulterebbero violati nel senso che, se l'art. 724 del codice penale

tutelasse soltanto "il libero esercizio della religione cattolica e

il sentimento religioso dei cattolici", verrebbe operata

un'ingiustificata discriminazione fra i cittadini e fra le religioni,

privando "il cittadino professante diversa religione, di analoga

difesa del suo sentimento religioso e privilegiando così il libero

esercizio di un solo culto", con violazione, oltre che dell'art. 8,

primo comma ("in quanto eguale libertà ed eguale protezione non sono

garantite dalla vigente legislazione penale" alle altre religioni),

dell'art. 3 della Costituzione (il quale "non consente al legislatore

discriminazioni in relazione alla religione professata e dunque una

differenziata considerazione del sentimento religioso"). Sarebbe

vulnerato anche l'art.7 della Costituzione "che vuole i rapporti tra

Stato e Chiesa regolati dai patti lateranensi" (v. artt.1 e 13

dell'Accordo e punto 1 del Protocollo addizionale), "disattesi nello

spirito e nella lettera dal privilegio della protezione penale delle

offese recate contro la religione di Stato".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22, prima serie speciale, del

21 maggio 1986.

Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri né vi è stata costituzione della parte privata.

2. - Nel corso del giudizio penale a carico di Camberini Franco,

imputato, fra l'altro, del reato di bestemmia, il Pretore di Sestri

Ponente, con ordinanza del 4 aprile 1986, ha denunciato, in

riferimento agli artt. 2, 3, 8 e 19 della Costituzione, l'art. 724

del codice penale.

Addotte argomentazioni analoghe a quelle del Pretore di Trento

circa il rilievo del punto 1 del Protocollo addizionale e confutata -

anche sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di

cassazione - la tesi di alcuni giudici di merito, che dalla

novazione concordataria hanno fatto derivare l'immediata abrogazione

della norma censurata, il giudice a quo sostiene che, alla stregua

del nuovo assetto, sarebbero venuti meno i presupposti in base ai

quali la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le precedenti

questioni di legittimità dell'art.724 del codice penale. Una norma

che, apprestando per la sola religione cattolica una speciale tutela

penale, comporterebbe "lesione dei princìpi costituzionali di

uguaglianza e di libertà dei cittadini", quali si desumono dagli

invocati precetti costituzionali, la cui osservanza sarebbe, invece,

assicurata o garantendo "ogni religione in eguale misura dagli

attacchi e dalle offese alle rispettive credenze, o nel senso di

eliminare dal codice penale quelle fattispecie volte unicamente a

sanzionare i comportamenti offensivi nei riguardi della sola

religione cattolica".

Infatti, mentre, per un verso, nessuna norma costituzionale

conferisce alla religione cattolica una più intensa protezione

rispetto alle altre confessioni religiose, per un altro verso, la

maggiore diffusione di tale religione non può giustificare

violazioni o deroghe a quelle norme costituzionali che intendono

garantire l'effettiva libertà ed eguaglianza dei singoli e delle

formazioni sociali in cui i singoli hanno il diritto di esplicare

liberamente la loro personalità": anzi, in tema di "libertà",

utilizzare il criterio della "maggioranza del gruppo prevalente"

costituisce l'argomento "più denso di pericoli".

Infine, è ormai comunemente riconosciuto che lo Stato italiano,

evitando di assumere la difesa di una religione, ha perso ogni

connotato di confessionalità, dichiarandosi, invece, indifferente

rispetto alle scelte dei consociati, liberi di professare o no un

credo religioso: ciò comporta l'incompatibilità con la Costituzione

di ogni norma che imponga trattamenti differenziati di fronte a

comportamenti di identica rilevanza.

A confortare la tesi dell'illegittimità dell'art. 724 del codice

penale è intervenuta la recente modifica dei Patti lateranensi, la

quale, pur riconoscendo la peculiarità della religione cattolica, ha

regolato ex novo i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede, "stabilendo

in sostanza che tutte le religioni e i valori religiosi in genere

devono essere ugualmente rispettati": donde l'impossibilità "di

riservare la tutela penale alla sola religione cattolica e la

necessità di ampliare tale tutela a tutte le confessioni religiose".

In conclusione, non essendosi ancora il legislatore conformato

alle sollecitazioni espresse dalla Corte con la sentenza n. 14 del

1973, provvedendo ad "estendere la tutela penale contro le offese del

sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse

da quella cattolica", la dedotta discriminazione non potrebbe essere

rimossa se non attraverso la pronuncia d'illegittimità

costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38, prima serie speciale, del

1° agosto 1986.

Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri né si è costituita la parte privata.

3. - Nel corso del procedimento penale a carico di Bonino Emma,

il Pretore di Roma, con ordinanza del 29 aprile 1986, ha denunciato,

in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 724, primo comma, del codice penale.

Rileva il giudice a quo che, mentre, alla stregua dell'art.1 del

Concordato del 1929, la norma incriminatrice della bestemmia si

armonizzava puntualmente con il sistema dei rapporti fra lo Stato

italiano e la Chiesa cattolica (infatti, "era possibile affermare

l'eguaglianza" tra religione di Stato e religione cattolica), una

volta venuto meno tale sistema a seguito dell'abrogazione, contenuta

nella recente modifica del Concordato, del principio della religione

cattolica come "religione di Stato", non sarebbe più possibile

individuare in astratto quale sia la "religione di Stato"; con la

conseguenza che la fattispecie prevista dall'art. 724 c.p.,

sussistendo incertezza circa il significato di un suo elemento

costitutivo, "non può ritenersi, attualmente, sufficientemente

determinata".

Avendo assunto l'espressione "religione di Stato", fin dal suo

ingresso nel sistema normativo, un preciso significato tecnico-giuridico, l'eliminazione di essa dall'attuale assetto avrebbe,

perciò, privato di ogni determinatezza la fattispecie criminosa

descritta dalla norma denunciata, con violazione dell'art. 25,

secondo comma, della Costituzione, "non potendosi predeterminare

quali siano i comportamenti riconducibili" al precetto dell'art. 724,

primo comma, del codice penale.

"In via del tutto subordinata, nel caso si dovesse ritenere che

l'espressione "religione di Stato" sia stata fin dall'origine usata

per individuare atecnicamente la religione cattolica", così che

l'intervenuta abrogazione del princìpio della religione cattolica

come "religione di Stato" nulla avrebbe innovato nella previsione

dell'art. 724 del codice penale, il giudice a quo ha denunciato,

sempre in relazione alle innovazioni normative intervenute a

disciplinare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, violazione del

princìpio di eguaglianza: incriminando la bestemmia si sarebbe,

infatti, attuata un'ingiustificata discriminazione fra soggetti con

riguardo alla religione professata.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 49, prima serie speciale, del

15 ottobre 1986.

Nemmeno in questo giudizio vi è stato intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri e costituzione della parte privata.

4. - Nel procedimento penale a carico di Vezzoli Giovanni, il

Pretore di La Spezia, facendo proprie le "motivazioni contenute nella

memoria" presentata dalla difesa dell'imputato, ha, con ordinanza del

17 giugno 1986, sollevato, in riferimento all'art. 7 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 724 del codice

penale.

La detta memoria, richiamando la nuova disciplina concordataria,

osserva come il venir meno dell'"unicità della religione di Stato"

comporti "che, se anche il legislatore vorrà tutelare il comune e

variamente manifestantesi sentimento religioso, proprio di ogni

popolo, dovrà mettere a punto una nuova norma che preveda

espressamente l'offesa a tutte le religioni professate nel Paese".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57, prima serie speciale, del

3 dicembre 1986.

Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. - Al termine del dibattimento a carico di Danieli Gianni Luca,

imputato, fra l'altro, del reato di bestemmia, il Pretore di

Monfalcone, con ordinanza del 25 maggio 1987, ha denunciato, in

riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 724 del codice penale, formulando censure sostanzialmente

analoghe a quelle addotte dal Pretore di Trento.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49, prima serie speciale, del

25 novembre 1987.

Nemmeno in tale giudizio si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sollevano questioni di

legittimità costituzionale in tutto o in parte coincidenti: i

relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Oggetto di censura è sempre l'art. 724 del codice penale,

con particolare riguardo al suo primo comma ("Chiunque pubblicamente

bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o

i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è

punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila"), come

l'ordinanza del Pretore di Roma sottolinea nel dispositivo e le altre

lasciano evincere dalla motivazione, conformemente, del resto,

all'addebito di volta in volta contestato nei procedimenti a quibus.

In ciascuno di essi l'imputazione ha, infatti, per oggetto il reato

di bestemmia, senza che venga mai considerata la fattispecie di cui

al secondo comma dell'art. 724 (manifestazioni oltraggiose verso i

defunti).

3. - Numerosi sono, invece, i parametri costituzionali invocati,

talora isolatamente, più spesso in varia combinazione: così il

Pretore di La Spezia si richiama all'art. 7; il Pretore di Roma

all'art. 25, secondo comma, e, in subordine, all'art. 3; i Pretori di

Trento e Monfalcone agli artt. 3, 7 e 8; il Pretore di Sestri Ponente

agli artt. 2, 3, 8 e 19, con espressa esclusione dell'art. 21, che la

difesa dell'imputato aveva pur coinvolto nell'eccezione di

legittimità da essa prospettata.

4. - Come puntualmente ricordato dal Pretore di Sestri Ponente e

dal Pretore di Monfalcone, già in altre due occasioni questa Corte

è stata chiamata ad occuparsi della legittimità costituzionale

dell'art. 724, primo comma, del codice penale, sempre concludendo per

la non fondatezza delle questioni rispettivamente proposte: la prima

volta (v. la sentenza n. 79 del 1958) in riferimento agli artt. 7 e

8, la seconda (v. la sentenza n. 14 del 1973) in riferimento agli

artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione.

5. - Nel rimettere in discussione la legittimità costituzionale

della norma che incrimina la bestemmia, le attuali ordinanze muovono

tutte dall'innovazione insita nel punto 1 del Protocollo addizionale

all'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense del 1929,

Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e recepito nel nostro

ordinamento attraverso la legge di ratifica ed esecuzione 25 marzo

1985, n. 121. Si tratta del punto in cui la Santa Sede e la

Repubblica italiana dichiarano di considerare "non più in vigore il

principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della

religione cattolica come sola religione dello Stato", svuotando così

di ogni contenuto l'art. 1 del Trattato del 1929, alla cui stregua

l'Italia riconosceva e riaffermava "il principio consacrato nell'art.

1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione

cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato".

6. - L'incidenza di un così importante mutamento sulla

configurazione del reato di bestemmia non viene valutata allo stesso

modo dai giudici a quibus, pur concordi nel respingere, analogamente

a quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la

tesi secondo cui, come vorrebbero altri giudici di merito, ci si

troverebbe addirittura di fronte all'abrogazione di tutte le norme

facenti richiamo alla "religione dello Stato". Mentre, infatti, i

Pretori di Trento, di Sestri Ponente, di La Spezia e di Monfalcone

esprimono l'avviso che, ai fini dell'art. 724, primo comma, del

codice penale, per "religione dello Stato" deve continuare ad

intendersi la religione cattolica, il Pretore di Roma sostiene in via

principale che il venir meno del "principio della religione cattolica

come religione di Stato" non consentirebbe più di "individuare in

astratto quale sia la "religione di Stato", per cui la fattispecie di

cui all'art.724 c.p., essendo incerto il significato di un suo

elemento costitutivo, non può ritenersi, attualmente,

sufficientemente determinata", donde l'ipotizzata violazione

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

7. - La carica di novità, che, non solo a causa del parametro

invocato, una questione così impostata presenta rispetto a tutte le

altre, appare evidente. Ciò anche perché, con il loro aderire

all'ottica interpretativa che ravvisa nell'art. 724, primo comma, del

codice penale un persistente, sottinteso, richiamo alla religione

cattolica, le questioni proposte dai Pretori di Trento, di Sestri

Ponente, di La Spezia e di Monfalcone (come quella proposta in via

subordinata dal Pretore di Roma) - se si eccettua il riferimento

all'art. 2 della Costituzione, che, peraltro, il Pretore di Sestri

Ponente strettamente collega con l'art. 3, all'unico scopo di

sottolineare come "i cittadini" non possano essere assoggettati a

discriminazioni religiose, non soltanto singolarmente, ma neppure

"nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità" -

aggiungono ben poco agli argomenti già disattesi con le sentenze n.

79 del 1958 e n. 14 del 1973, fatta salva, ovviamente, la necessità

di valutare l'incidenza del punto 1 del Protocollo addizionale del

1984.

Muovendo, invece, dall'opposto convincimento che non sia più

possibile continuare ad intendere la religione cattolica come entità

sottostante alla nozione di "religione dello Stato", la questione

sollevata in via principale dal Pretore di Roma viene a rivestire

connotati del tutto inediti.

8. - L'"insufficiente determinatezza" - che, in seguito

all'abrogazione dell'art. 1 del Trattato lateranense,

caratterizzerebbe il precetto dell'art. 724, primo comma, del codice

penale, così da renderlo illegittimo, ai sensi dell'art. 25, secondo

comma, della Costituzione - deriverebbe dal fatto che, non essendo

"più possibile, sulla base del nuovo sistema normativo, individuare

in astratto quale sia la "'religione dello Stato'", sarebbe divenuto

"incerto il significato" dell'elemento costitutivo contrassegnato,

appunto, dall'espressione "religione dello Stato", "che delimita

l'ambito di applicazione della norma". L'espressione, "di origine

politica" e "non usuale al linguaggio comune", è "un'espressione

tecnica, il cui significato va desunto solo ed esclusivamente dal

sistema normativo". Non potendosi più

desumere "tale significato" dal sistema normativo vigente, data

"l'abrogazione del principio della religione cattolica come religione

di Stato, la fattispecie risulterebbe attualmente indeterminata, non

potendosi predeterminare quali siano i comportamenti riconducibili ad

essa".

9. - La questione non è fondata.

A differenza di quanto mostra di ritenere il Pretore di Roma,

l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione

"religione dello Stato" non esclude che, entro il contesto dell'art.

724 del codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso, ma

sempre sufficientemente determinabile, quello, appunto,

riconosciutole, in conformità ad analoghe prese di posizione della

Corte di cassazione, dagli altri giudici a quibus: cioè, il

significato di "religione cattolica", in quanto già religione dello

Stato, qualificazione il cui superamento risulta formalmente sancito

con l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n.121, che, con il

ratificare e rendere esecutivi l'Accordo di modificazioni al

Concordato lateranense ed il relativo Protocollo addizionale, ha dato

operatività nel nostro ordinamento alla dichiarazione contenuta nel

punto 1 di quel Protocollo.

10. - Da ciò consegue che, anche per quanto riguarda le altre

questioni riproposte dai giudici a quibus, l'incidenza del punto 1

del Protocollo addizionale, da essi assunto a decisivo elemento di

novità, non risulta così determinante da modificare nella sostanza

i termini delle questioni stesse e, quindi, le risposte di non

fondatezza già fornite da questa Corte nelle precedenti occasioni.

Né con la sentenza n.79 del 1958 né con la sentenza n.14 del 1973

si era, infatti, posto l'accento sul fatto che la lettera

dell'art.724, primo comma, del codice penale dà rilievo ad "una

qualificazione formale della religione cattolica", bensì si era

messa in risalto la circostanza che la norma riguarda più

propriamente la religione cattolica in quanto mera confessione

religiosa diffusa nel Paese, tant'è vero che l'infondatezza delle

questioni allora sollevate era stata motivata con argomenti

imperniati sull'"antica ininterrotta tradizione del popolo italiano"

(v. pure la sentenza n.125 del 1957), sull'ampiezza e sull'intensità

delle "reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese dirette"

a quella religione.

D'altro canto, "la limitazione della previsione legislativa alle

offese contro la religione cattolica" non può continuare a

giustificarsi con l'appartenenza ad essa della "quasi totalità" dei

cittadini italiani (v. la sentenza n. 79 del 1958) e nemmeno con

l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della "maggior parte

della popolazione italiana" (v. la sentenza n.14 del 1973): non tanto

vi si oppongono ragioni di ordine statistico (comunque sia, la

religione cattolica resta la più seguita in Italia), quanto ragioni

di ordine normativo. Il superamento della contrapposizione fra la

religione cattolica, "sola religione dello Stato", e gli altri culti

"ammessi", sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984, renderebbe,

infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si

basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle

varie confessioni religiose.

Ciò non toglie che la perdurante limitazione insita nel dettato

dell'art. 724, primo comma, del codice penale possa trovare tuttora

un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente

rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata

concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva

abitudine per molti, anche se al legislatore incombe l'obbligo di

addivenire ad una revisione della fattispecie, così da ovviare alla

disparità di disciplina con le altre religioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma,

del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza del 29

aprile 1986;

b) Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 della

Costituzione, dal Pretore di Trento con ordinanza del 26 novembre

1985, dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza del 4 aprile 1986,

dal Pretore di Roma con ordinanza del 29 aprile 1986, dal Pretore di

La Spezia con ordinanza del 17 giugno 1986 e dal Pretore di

Monfalcone con ordinanza del 25 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:925 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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