Art. 466 c.p. — Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

[1]Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia' fattone, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, ((con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

[2]((Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.)) 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492

17

Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati". Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1953.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per il delitto di spendita di monete false ricevute in buona fede (art. 457), come pure per il delitto di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464), e parimenti per il delitto preveduto nell'articolo 466, qualche membro della Commissione parlamentare avrebbe voluto che fosse espressamente indicato il necessario elemento subiettivo di tali reati, mediante l'aggiunta dell'inciso: «dopo riconosciutane la falsità». Senonchè tale espressa indicazione sarebbe superflua, perchè la falsità, essendo elemento costitutivo di quei delitti, deve essere presente alla coscienza del colpevole, come esige la nozione generale del dolo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 159

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1953 al 15 gennaio 2000. 25 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

… punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la tolto: reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila aggiunto: sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Alla stessa tolto: pena aggiunto: sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. tolto: Si applica la sola multa fino a lire trecento, se aggiunto: Se le cose sono state ricevute in buona fedeaggiunto: , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art466 · fonte del testo

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