Corte costituzionale

Sentenza n. 440/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/10/1995 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice

penale promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal

Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Onesti Fabio,

iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio penale, il Tribunale di Milano, con

ordinanza del 14 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale

il 3 luglio 1995), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, in

riferimento agli artt. 3, 8 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che, poiché la norma

impugnata sanziona con l'ammenda la condotta di chi pubblicamente

"bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o

i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", e

poiché il Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del

Concordato lateranense, recepito con legge 25 marzo 1985, n. 121, al

punto 1, prevede testualmente il venir meno della religione cattolica

come sola religione dello Stato italiano, ne conseguirebbe, in

violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la

indeterminatezza della fattispecie penale di cui all'art. 724 del

codice penale, che "àncora" esplicitamente la sussistenza del reato

all'offesa alla religione, appunto, di Stato.

Né la censura potrebbe superarsi ritenendo che la norma

denunciata continui a riguardare la religione cattolica come

confessione religiosa più diffusa del Paese - mutuando l'espressione

dalla sentenza n. 14 del 1973 della Corte costituzionale - poiché

non verrebbe ora in discussione la ratio della norma incriminatrice,

bensì la sua (sopravvenuta) incompatibilità con il principio di

tassatività.

Nemmeno potrebbe ritenersi rispettato tale ultimo principio

opinando che l'art. 724 del codice penale tuteli la religione

cattolica "in quanto già religione di Stato" - così potendosi

individuare la condotta sanzionata secondo le affermazioni contenute

nella sentenza n. 925 del 1988 della Corte costituzionale - perché

nella norma predetta non è contenuto alcun riferimento alla

religione cattolica, essendo questa oggetto di tutela solo indiretta,

per il fatto della sua qualificazione come religione di Stato.

2. - Qualora invece si volesse ritenere che la stessa norma

contenga un riferimento univoco alla religione cattolica, essa, ad

avviso del giudice rimettente, violerebbe gli artt. 3 e 8 della

Costituzione. A sostegno della censura, nell'ordinanza si riportano

brani di precedenti pronunce di questa Corte che sono consistiti in

espressi inviti al legislatore, non ancora accolti, per una revisione

della disciplina in vista dell'attuazione del principio

costituzionale della libertà di religione, dal momento che "la

limitazione della previsione legislativa alle offese contro la

religione cattolica non può continuare a giustificarsi con

l'appartenenza ad essa della quasi totalità dei cittadini italiani". Considerato in diritto

1. - L'ordinanza del Tribunale di Milano ripropone la questione di

legittimità costituzionale del reato di bestemmia, previsto dal

primo comma dell'art. 724 del codice penale, sotto il duplice profilo

della violazione del principio di determinatezza della fattispecie

penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione) e della

violazione del principio di uguaglianza in materia di religione

(artt. 3 e 8, primo comma, della Costituzione).

2.1. - L'art. 724, primo comma, del codice penale punisce a titolo

contravvenzionale la condotta di chi "pubblicamente bestemmia, con

invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le

Persone venerati nella religione dello Stato". La prima

prospettazione della questione si incentra sulle conseguenze che - ad

avviso del Tribunale rimettente - deriverebbero dall'espunzione dal

vigente ordinamento della nozione di "religione dello Stato". Di tale

nozione, enunciata nell'art. 1 dello Statuto albertino, ribadita

nell'art. 1 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia e

largamente utilizzata dal codice penale vigente, ma incompatibile con

il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato

(sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995), il Protocollo addizionale

all'Accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito

nell'ordinamento italiano con legge 25 marzo 1985, n. 121, ha

constatato (al punto 1) il superamento: "Si considera non più in

vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti

lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello

Stato italiano".

Da questa caducazione, secondo il Tribunale rimettente,

deriverebbe l'indeterminatezza della fattispecie dell'art. 724, primo

comma, del codice penale e quindi la violazione dell'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, in quanto ora non sarebbe più

individuabile la religione destinataria delle invettive e delle

parole oltraggiose costitutive dell'elemento materiale del reato di

bestemmia.

La questione, così delineata, è già stata esaminata e respinta

da questa Corte con sentenza n. 925 del 1988.

La formula dell'art. 724, primo comma, del codice penale, dopo la

scomparsa dall'ordinamento giuridico della nozione di "religione

dello Stato", non contempla alcuna nozione generica e quindi non

giustifica la censura di indeterminatezza. Semplicemente, si apre

un'alternativa tra due possibilità, entrambe determinate: o ritenere

che l'eliminazione della nozione di "religione dello Stato" abbia

fatto venire meno la fattispecie dell'art. 724, primo comma, del

codice penale e l'abbia così privata di contenuto normativo; oppure,

ritenere che quell'espressione sia semplicemente il tramite

linguistico per mezzo del quale, ora come allora, viene indicata la

religione cattolica. Si tratta di una scelta interpretativa

dipendente da una presa di posizione in ordine al "perché" della

volontà del legislatore espressa nell'art. 724 (la religione

cattolica in quanto religione dello Stato ovvero la religione dello

Stato in quanto religione cattolica). La giurisprudenza penale ha

seguito ora il primo, ora il secondo orientamento e quest'ultimo ha

finito per prevalere con l'avallo di questa Corte, la quale ha

affermato che "l'innegabile venir meno del significato originario

dell'espressione 'religione dello Stato' non esclude che, entro il

contesto dell'art. 724 del codice penale, essa ne abbia acquistato

uno diverso, ma sempre sufficientemente determinabile ..: cioè, il

significato di 'religione cattolica', in quanto già religione dello

Stato" (sentenza n. 925 del 1988 e ordinanza n. 52 del 1989).

2.2. - Riaffermata così la sopravvivenza dell'incriminazione

penale della bestemmia in relazione alla "religione dello Stato",

formula da intendersi - nei limiti che saranno appresso precisati -

senza possibilità di dubbio o oscillazione come religione cattolica,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo

comma, del codice penale deve essere esaminata rispetto agli altri

parametri costituzionali invocati.

3.1. - L'esame della legittimità costituzionale del reato di

bestemmia previsto dall'art. 724, primo comma, del codice penale, con

riferimento al principio di uguaglianza senza distinzione di

religione (art. 3 della Costituzione) e al principio di uguale

libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art.

8, primo comma, della Costituzione) presuppone la ricostruzione del

bene giuridico protetto dalla norma oggetto di sindacato, a partire

dalla concezione originaria del legislatore penale del 1930.

Il riferimento alla religione dello Stato-religione cattolica è

il primo elemento di questa ricostruzione. Tale riferimento è

generale nelle fattispecie dei reati attinenti alla religione (artt.

402-404: vilipendi variamente caratterizzati, e 724: bestemmia) e si

spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era

riconosciuto al sentimento religioso collettivo cattolico quale

fattore di unità morale della nazione. Lo Stato, espressione e

garante di tale unità, aveva, comprensibilmente, la "sua" religione

ed era interessato a sostenerla e difenderla. Il secondo elemento -

che si somma al precedente, senza escluderlo - è rappresentato dalla

configurazione del reato di bestemmia congiuntamente alle

manifestazioni oltraggiose verso i defunti e dalla sua collocazione

nel "titolo" quanto mai eterogeneo delle "contravvenzioni concernenti

la polizia dei costumi", collocazione che giustifica anche per la

bestemmia (come per il gioco d'azzardo, gli atti contrari alla

pubblica decenza, il turpiloquio, ecc.) una configurazione più

riduttiva, come atto di malcostume.

3.2. - In prosieguo, anche in conseguenza dei nuovi principi

costituzionali di libertà e di uguaglianza dei cittadini e di

laicità dello Stato, il reato di bestemmia è stato sottoposto a una

riconsiderazione, i cui punti fondamentali sono rappresentati da

altrettante pronunce della Corte costituzionale. Nella sentenza n. 79

del 1958 viene operata una prima conversione del bene giuridico

protetto. La religione cattolica è configurata non più come la

religione dello Stato in quanto organizzazione politica, ma dello

Stato in quanto società: la protezione speciale della "religione

dello Stato" si giustificherebbe per "la rilevanza che ha avuto ed ha

la religione cattolica in ragione della antica ininterrotta

tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa

sempre appartiene. .. La norma dell'art. 724 Cod. pen., come altre

dello stesso Codice .., si riferisce alla 'religione dello Stato'

dando rilevanza non già a una qualificazione formale della religione

cattolica, bensì alla circostanza che questa è professata nello

Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale

è meritevole di particolare tutela penale, per la maggior ampiezza e

intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese

ad essa dirette".

Successivamente, con la sentenza n. 14 del 1973, la giurisprudenza

della Corte costituzionale va oltre e la religione cattolica come

religione della "quasi totalità" degli italiani viene sostituita -

come oggetto della tutela penale - dal "sentimento religioso",

elemento base della libertà di religione che la Costituzione

riconosce a tutti. Si apre così, attraverso il riferimento al

concetto di sentimento religioso, una prospettiva che investe

l'atteggiamento dell'ordinamento verso tutte le religioni e i

rispettivi credenti e va quindi al di là del riferimento alla sola

religione cattolica. Tuttavia l'espressa limitazione della previsione

legislativa alle offese contro la sola religione cattolica è

ritenuta dalla Corte, in tale sentenza, ancora giustificata, data

"l'ampiezza delle reazioni sociali .. della maggior parte della

popolazione italiana", ma viene aggiunto un richiamo: che, "per una

piena attuazione del principio costituzionale della libertà di

religione, il legislatore debba provvedere a una revisione della

norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del

sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse

da quella cattolica".

Da ultimo, la sentenza n. 925 del 1988, che rappresenta il punto

di partenza per l'esame della questione ora riproposta alla Corte

costituzionale, dichiara non fondato il dubbio di costituzionalità

sulla vigente disciplina della bestemmia, ma in base a diverse

affermazioni di principio che accantonano l'argomento numerico, sul

quale fino ad allora si era motivato per escludere la violazione del

principio di uguaglianza: "'la limitazione della previsione

legislativa alle offese contro la religione cattolica' non può

continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della "quasi

totalità" dei cittadini italiani .. e nemmeno con l'esigenza di

tutelare il sentimento religioso della 'maggior parte della

popolazione italiana' .. : non tanto vi si oppongono ragioni di

ordine statistico (comunque sia la religione cattolica resta la più

seguita in Italia), quanto ragioni di ordine normativo. Il

superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, 'sola

religione dello Stato', e gli altri culti 'ammessi', sancito dal

punto 1 del Protocollo del 1984, renderebbe, infatti, ormai

inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto

sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie

confessioni religiose". L'abbandono del criterio quantitativo, così

argomentato dalla Corte, significa che in materia di religione, non

valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza

di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la

confessione religiosa di appartenenza. Il primo comma dell'art. 8

della Costituzione trova così la sua piena valorizzazione.

Il riconoscimento da parte della sentenza n. 925 del 1988 della

disparità di disciplina, derivante dalla "perdurante limitazione

insita nel dettato dell'art. 724", è dunque inevitabile, ma si

afferma che la norma "possa trovare tuttora un qualche fondamento

nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di

comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di

malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti",

aggiungendosi peraltro che incombe sul legislatore "l'obbligo di

addivenire ad una revisione della fattispecie". La Corte

costituzionale ha così nuovamente definito i beni protetti dalla

norma del codice penale (beni attinenti l'uno alla religione e

l'altro al buon costume) e ha ritenuto, per il momento e in attesa

dell'intervento del legislatore, che le esigenze di tutela del

secondo bene portassero ad escludere la declaratoria di

incostituzionalità della norma, pur difettosa sul piano della tutela

del primo, in ragione dell'imperativo di uguaglianza.

3.3. - Nella riconsiderazione della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale cui

l'ordinanza del Tribunale di Milano chiama la Corte costituzionale,

devono essere tenuti fermi due punti essenziali, affermati

nell'ultima giurisprudenza ora richiamata: l'irrilevanza del criterio

numerico nelle valutazioni costituzionali in nome dell'uguaglianza di

religione e l'appartenenza della norma sanzionatrice della bestemmia

(anche) all'ambito dei reati che attengono alla religione.

In particolare, non può essere condivisa la tendenza - risultante

da alcune pronunce della giurisdizione penale di legittimità e di

merito - volta ad attrarre senza residui la norma dell'art. 724 del

codice penale solo all'ambito dei reati di malcostume. Di tale norma,

infatti, si perderebbe la ragione d'essere caratteristica - cioè la

sua attinenza alla protezione della sfera della religione - una volta

che la si volesse intendere nell'ambito esclusivo della maleducazione

verbale. Contro, stanno la sua origine, il riferimento testuale alla

"religione dello Stato", poi mutato in riferimento alla religione

cattolica, e la sua collocazione sistematica accanto alla

disposizione che punisce il turpiloquio non ulteriormente qualificato

(art. 726, secondo comma, del codice penale). Si potrà dire che la

bestemmia - anche per la nostra legislazione - è un atto di

inciviltà nei rapporti della vita sociale che non colpisce

necessariamente soltanto i credenti, ma non si può trascurare che

esso è caratterizzato dal suo attenere alla sfera della religione.

La religione e i credenti sono pur sempre cose diverse dalla buona

creanza e dagli uomini di buona creanza.

Per questa ragione, i parametri costituzionali invocati -

l'uguaglianza di fronte alla legge senza discriminazioni di religione

(art. 3) e l'uguale libertà di tutti i culti (art. 8, primo comma) -

sono pertinenti. Da essi deve trarsi ora la conseguenza della

declaratoria d'incostituzionalità della norma che punisce la

bestemmia, in quanto differenzia la tutela penale del sentimento

religioso individuale a seconda della fede professata. A tale

declaratoria, la sentenza n. 925 del 1988 non era per il momento

pervenuta, in attesa di un intervento del legislatore penale (già

auspicato fin dalla sentenza n. 14 del 1973) che valesse a sanare la

discriminazione tra fedeli di diverse confessioni religiose. La

perdurante inerzia del legislatore non consente - dopo sette anni

dall'ultima sentenza, ribadita nei suoi contenuti dall'ordinanza n.

52 del 1989 - di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione,

dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di

uguaglianza in materia di religione su altre esigenze - come quella

del buon costume tutelato dall'art. 724 - pur apprezzabili ma di

valore non comparabile.

3.4. - La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 724, primo

comma, del codice penale deve tuttavia essere circoscritta alla sola

parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del

principio di uguaglianza. La fattispecie dell'art. 724, primo comma,

del codice penale è scindibile in due parti: una prima, riguardante

la bestemmia contro la Divinità, indicata senza ulteriori

specificazioni e con un termine astratto, ricomprendente sia le

espressioni verbali sia i segni rappresentativi della Divinità

stessa, il cui contenuto si presta a essere individuato in relazione

alle concezioni delle diverse religioni; una seconda, riguardante la

bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati nella religione

dello Stato. La bestemmia contro la Divinità, come anche la dottrina

e la giurisprudenza hanno talora riconosciuto, a differenza della

bestemmia contro i Simboli e le Persone, si può considerare punita

indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a

questa o a quella religione, sottraendosi così alla censura

d'incostituzionalità. Del resto, dal punto di vista puramente

testuale, ancorché la formula dell'art. 724 possa indurre alla

riconduzione unitaria delle nozioni di Divinità, Simboli e Persone

nella tutela penalistica accordata alla sola "religione dello Stato",

è da notarsi che, in senso stretto, il termine "venerati", impiegato

nell'art. 724, è propriamente riferibile ai soli Simboli e Persone.

Cosicché, dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso

preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento

alla "religione dello Stato" può valere soltanto per i Simboli e le

Persone.

La norma impugnata si presta così ad essere divisa in due parti.

Una parte - esclusa restando ogni valenza additiva della presente

pronuncia, di per sé preclusa dalla particolare riserva di legge in

materia di reati e di pene - si sottrae alla censura di

incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro la Divinità in

genere e così proteggendo già ora dalle invettive e dalle

espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose,

senza distinzioni o discriminazioni, nell'ambito - beninteso - del

concetto costituzionale di buon costume (artt. 19 e 21, sesto comma,

della Costituzione). L'altra parte della norma dell'art. 724

considera invece la bestemmia contro i Simboli e le Persone con

riferimento esclusivo alla religione cattolica, con conseguente

violazione del principio di uguaglianza. Per questa parte, delle due

possibilità di superamento del vizio rilevato: l'annullamento della

norma incostituzionale per difetto di generalità e l'estensione

della stessa alle fedi religiose escluse, alla Corte costituzionale

è data soltanto la prima, a causa del predetto divieto di decisioni

additive in materia penale.

La scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una

volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è

dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali,

tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte

le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale,

nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo

comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o

le Persone venerati nella religione dello Stato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari